Slitta l’Ecobonus al 110%: non parte l’1 luglio, verso rinvio in attesa di modifiche in Parlamento
L’Ecobonus e il Sismabonus al 110% porrebbero slittare. La loro entrata in vigore è prevista a partire dal primo luglio, ma al momento sembra probabile che non vengano approvati i decreti attuativi necessari per la reale applicazione del bonus introdotto dal decreto Rilancio. La volontà politica, anticipata dal Messaggero, sembra quella di aspettare la conversione in legge del decreto da parte del Parlamento, in modo da creare delle linee guida per l’applicazione dell’Ecobonus al 110% che non vadano più modificate in seguito agli emendamenti approvati durante la discussione alla Camera e al Senato. Secondo il Messaggero il problema principale riguarda la scarsità dei fondi a disposizione, che potrebbe incidere sulle misure. Discorso che vale in generale per il decreto Rilancio, ma soprattutto per l’Ecobonus al 110%, che doveva partire il primo luglio, ma alla fine, probabilmente, verrà messo in campo solamente più avanti. Prima di emanare i decreti attuativi, quindi, il governo aspetterà la conversione in legge del decreto, che non dovrebbe arrivare prima di metà luglio.
Le modifiche al decreto Rilancio sull’Ecobonus al 110%
Altro problema è che l’Ecobonus potrebbe essere meno impattante di quanto ci si attendeva. Negli scorsi giorni era emersa una linea secondo cui il Parlamento era pronto ad allargare il bonus con interventi consistenti, ma la mancanza di risorse sembra fiaccare questo tentativo. Rimane l’allargamento dell’Ecobonus al 110% alle seconde case, ma con il limite probabile di una sola abitazione aggiuntiva. Anche l’importo massimo potrebbe essere ridotto: si potrebbe scendere da 60 a 40mila euro per ogni unità abitativa. Allo stesso modo è in dubbio la proroga al 2022 per concludere i lavori o, comunque, si ipotizza che la data finale sia metà e non fine 2022.
Per quali interventi vale l’Ecobonus al 110%
In attesa delle modifiche parlamentari, l’Ecobonus al 110% vale per tre tipi di intervento: l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso; gli interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno di classe A; gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con lo stesso meccanismo e includendo gli impianti ibridi o geotermici. La cifra spesa viene restituita attraverso cinque quote annuali di pari importo e il bonus vale, allo stato attuale, per le spese effettuate tra il primo luglio 2020 (data che sarebbe destinata, però, a slittare) e il 31 dicembre 2021. Per chi non voglia usufruire della detrazione fiscale c’è anche la possibilità di cedere il credito d’imposta all’impresa che esegue i lavori o a terzi, come banche e intermediari finanziari: in questi casi lo sconto viene applicato direttamente in fattura.