Scadenze fiscali dicembre 2020: chi ha diritto a proroghe ed esenzioni sull’acconto IVA
Con gli ultimi giorni di dicembre si avvicinano due importanti scadenze fiscali. I proprietari d’immobili che hanno subito delle variazioni nello stato rispetto all’anno scorso devono presentare la dichiarazione IMU entro il prossimo 31 dicembre, mentre i contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare il versamento dell’acconto dell’Imposta sul Valore Aggiunto entro il 28 dicembre. Sono sempre esonerati da questo pagamento i soggetti con determinati requisiti che andremo a esaminare. Inoltre, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’art. 2 del decreto Ristori quater n. 157 ha previsto una proroga delle scadenze di IVA, ritenute e contributi di dicembre per coloro che in questi ultimi mesi hanno subito ingenti danni economici.
Chi è sempre esente dal pagamento dell’acconto IVA
Indipendentemente dall’emergenza Coronavirus, alcuni contribuenti sono sempre esentati dal pagamento dell’anticipo IVA se facenti parte delle seguenti categorie:
- Soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno in corso
- Coloro che hanno terminato l’attività prima del 30 novembre dell’anno in corso se contribuenti mensili, o prima del 30 settembre se contribuenti trimestrali
- Soggetti che nell’ultimo periodo dell’anno precedente erano a credito
- Soggetti che nell’anno in corso sono a creditoSoggetti nel regime dei contributi minimi cui all’articolo 1 della legge 244 del 2007
- Soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito
- Soggetti che effettuano solo operazioni esenti (ad esempio coloro che fatturano all’estero)
Proroga acconto IVA 2020: le categorie che possono usufruirne
A causa dell’emergenza Coronavirus, l’articolo 2 del decreto Ristori quater n. 157 prevede che possano rinviare il pagamento dell’acconto Iva al 16 marzo 2021 coloro che rientrano invece nei seguenti requisiti:
- Le partite IVA con ricavi o compensi non superiori al limite di 50 milioni di euro nel 2019 e che nel mese di novembre 2020 hanno registrato una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto allo stesso mese del 2019
- I titolari di partita IVA che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019, senza vincoli relativi alla perdita registrata
- I soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020
- I ristoranti in zona arancione e in zona rossa
- Coloro che esercitano attività incluse nell’elenco di codici ATECO riportati nell’allegato 2 del decreto Ristori bis
- Agenzie di viaggio, tour operator o alberghi in zona rossa in data 26 novembre 2020
28 dicembre: scadenza per il versamento dell’acconto IVA
Per coloro che non posseggono i requisiti sopra elencati il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2020 è una scadenza fiscale inevitabile e va effettuato entro il prossimo 28 dicembre. Si tratta del pagamento di parte dell’IVA da contribuire nell’anno successivo (in questo caso il 2021) e il suo importo viene determinato in base ai dati dell’anno precedente (in questo caso il 2019).
Esistono tre metodi di calcolo dell’anticipo Iva, da adottare in base alla convenienza:
Metodo storico:
Seguendo questo metodo, l’acconto IVA è pari all’88% dell’importo totale dovuto nello stesso periodo dell’anno precedente. Se si paga l’IVA mensilmente occorre quindi calcolare questa percentuale sulla liquidazione periodica di dicembre, mentre se si è contribuenti trimestrali si calcola sull’ultimo trimestre dell’anno.
Metodo previsionale:
Applicando questo metodo, si fa una stima delle operazioni che verranno effettuate fino all’ultimo giorno dell’anno (se si paga l’IVA mensilmente si calcoleranno le operazioni di dicembre, mentre se si è contribuenti trimestrali si calcolerà l’ultimo trimestre) e l’anticipo IVA sarà pari all’88% di questa cifra.
Metodo analitico:
Il calcolo con questo metodo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre dell’anno in corso. L’acconto Iva è pari al 100% dell’importo risultante.
31 dicembre 2020: scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU
Quest’anno la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU è fissata al prossimo 31 dicembre. Si deve effettuare la dichiarazione dell’Imposta municipale unica quando, rispetto all’anno precedente, si sono verificate delle variazioni nello stato degli immobili di proprietà. È necessario infatti comunicare tali variazioni al Comune dove è ubicato l’immobile in questione. Andiamo a vedere quali sono le casistiche:
- Compravendita o variazione del valore di aree fabbricabili
- Sottoscrizione o cessazione dei contratti di leasing immobiliare
- In caso di compravendite di immobili, se il rogito non viene effettuato presso un notaio
- Nel caso l’immobile sia concesso in comodato d’uso gratuito (con contratto registrato) a un parente di primo grado in linea retta
- Se l'immobile non è più esente da Imu (ad esempio quando non è più l’abitazione principale del dichiarante)
- In caso di esenzione per cambio di residenza (ad esempio quando l’immobile sia divenuto la prima abitazione del dichiarante)
- Nel caso di variazione delle caratteristiche dell’immobile (come un terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa)
- Se l'immobile è stato assegnato e affittato dallo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari)
- Nel caso di terreni agricoli entrati in possesso di IAP (imprenditori agricoli professionali) o coltivatori diretti
- Se un immobile è stato dichiarato inagibile o inutilizzabile
- Nel caso in cui l’immobile sia dichiarato fabbricato di interesse storico o artistico
- Nel caso di fabbricati beni merce costruiti dall'impresa costruttrice e non venduti né locati
- Se la casa coniugale viene affidata all'ex coniuge
Tali modifiche possono comportare differenze nel calcolo della tassa, nelle esenzioni e nelle aliquote da applicare. La presentazione del modulo di dichiarazione IMU può avvenire tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno o tramite posta certificata all'indirizzo PEC indicato sul sito istituzionale del Comune.