Reddito di cittadinanza, stop all’assegno in caso di lavori brevi: cosa cambia per i beneficiari
Non ci sarà più la decadenza, ma solo la sospensione, per i beneficiari del reddito di cittadinanza a cui vengono offerti – mentre ricevono la misura – contratti di lavoro di breve durata. Dovranno essere, però, contratti che non vadano oltre la fine dell’anno in cui il lavoro è iniziato. La novità viene introdotta da un emendamento alla manovra presentato dal Movimento 5 Stelle, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Con questa novità viene di fatto congelato il reddito di cittadinanza nei casi di brevi contratti a termine per il beneficiario. L’obiettivo della proposta, poi approvata in commissione, era quello di incentivare i percettori della misura ad accettare anche lavori di breve durata o, comunque, con redditi bassi, mentre si percepisce il sussidio.
Reddito congelato in caso di lavori brevi
Il reddito viene quindi congelato per i mesi in cui il beneficiario ha questo lavoro a tempo determinato. Niente più decadenza del sussidio, quindi. L’emendamento è stato presentato dalla senatrice del M5s, Antonella Campagna, che spiega: “Grazie a questo emendamento, il beneficio viene ‘congelato' per essere ripristinato quando chi lo percepisce torna in possesso dei requisiti indicati dalla legge e cioè la condizione di inoccupazione o disoccupazione”.
L’obiettivo dell’emendamento del Movimento 5 Stelle è quello di intervenire “per snellire le procedure burocratiche, rendendole più efficienti e tutelando chi alla scadenza del contratto riacquista lo status di disoccupato. Con questa piccola modifica incoraggiamo i percettori di Rdc ad accettare le offerte di lavoro loro proposte, non a rifiutarle perché non le reputano convenienti e temono di perdere il beneficio”.
Reddito di cittadinanza, cosa prevede l'emendamento
Nell’emendamento si legge: “Laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato”.