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Pensioni, come aumentano gli assegni da gennaio 2023 con l’adeguamento del +7,3%: la tabella per scaglioni

Le pensioni subiranno un incremento da gennaio 2023. L’adeguamento previsto dal decreto ministeriale sulla base dei dati dell’inflazione è del 7,3%. Ma i trattamenti non aumenteranno per tutti allo stesso modo. Vediamo quali sono gli scaglioni previsti e chi, invece, non percepirà la maggiorazione.
A cura di Daniela Brucalossi
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Dal 1° gennaio 2023, a causa dell'inflazione record, scatterà una maxi rivalutazione degli importi delle pensioni. Come annunciato in un comunicato sul sito del Mef, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che fissa al 7,3% la percentuale di adeguamento dei trattamenti per il prossimo anno. L'aumento delle pensioni, calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat lo scorso 3 novembre, riguarderà tutta la platea beneficiaria ma con proporzioni diverse a seconda dell'importo lordo dell'assegno mensile: si andrà da un incremento di 38 euro per i trattamenti minimi di 525,38 euro fino a 150 euro per quelli da 4mila euro.

Ma c'è un'ulteriore variante: l'inflazione potrebbe continuare a salire nel corso dei prossimi mesi, rendendo così provvisorio l'adeguamento del 7,3%. In questo caso, come è già accaduto quest'anno, ai titolari dei trattamenti previdenziali potrebbe arrivare un conguaglio nel corso del 2023. Vediamo come si calcola l'adeguamento sulle pensioni e a quanto ammonteranno gli aumenti in base agli assegni lordi.

Come si calcola l'adeguamento del +7,3% sulle pensioni

Anche nel 2023, per calcolare l'aumento di importo su ogni assegno bisognerà seguire lo schema del 2022:

  • l'adeguamento sarà applicato a pieno (il 100% del 7,3%) sulla quota di pensione fino a 2.101,52 euro, ovvero fino quattro volte il minimo lordo, fissato dall'Inps a 525,38 euro;
  • al 90% del 7,3% (il 6,5%) per la quota di pensione compresa tra 4 e 5 volte il minimo lordo (quindi tra 2.101,52 e 2.626,90 euro);
  • al 75% del 7,3% (il 5,4%) per la quota di pensione sopra la soglia di 5 volte il minimo lordo (quindi oltre 2.626,90 euro).

La rivalutazione sarà applicata sugli importi lordi dei trattamenti: nel calcolo, quindi, è compreso anche il conguaglio dello 0,2% erogato con il cedolino di questo novembre. Anche nel 2022, infatti, il dato inflazionistico previsto è risultato essere più basso di quello effettivo.
A coloro, invece, che percepiscono un assegno lordo fino a 2.962 euro e hanno ricevuto a ottobre e novembre – e riceveranno a dicembre – l'anticipo del 2% dell'adeguamento di gennaio 2023, previsto eccezionalmente dal Governo Draghi con il decreto Aiuti bis, spetterà solo la quota rimanente della perequazione.

Di quanto aumentano gli importi della pensione dal 2023: la tabella per scaglioni

A partire da gennaio 2023 gli aumenti delle pensioni dovuti alla rivalutazione non saranno uguali per tutti ma proporzionati all'importo lordo di ciascun assegno. Secondo lo schema attualmente in vigore:

  • le pensioni minime di 525, 38 euro mensili percepiranno un aumento di 38 euro netti;
  • i trattamenti da 1000 euro lordi percepiranno un incremento di 52 euro netti;
  • gli assegni da 1500 euro lordi dovrebbero aumentare di 75 euro netti;
  • le pensioni da 2mila euro lordi vedranno un aumento di 100 euro netti;
  • i trattamenti da 2500 euro lordi subiranno una rivalutazione di 111 euro netti;
  • gli assegni da 4mila euro percepiranno un incremento di 150 euro netti.

A chi spetta l'aumento degli assegni pensionistici dal 2023

L'aumento dato dalla rivalutazione 2023 peserà positivamente su tutte le pensioni, comprese le prestazioni assistenziali, ad esclusione delle seguenti:

  • prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
  • prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
  • pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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