Pec, scatta l’obbligo per aziende e professionisti: chi deve adeguarsi e come funziona
Dal primo ottobre scatta l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata attivo per aziende e professionisti. Il nuovo domicilio digitale deve essere riconducibile in maniera univoca all’impresa. Chi non si adegua va incontro a multe e sanzioni di vario genere. Secondo le stime sono 1,7 milioni le imprese italiane ancora senza una Pec. Con il decreto Semplificazioni il governo ha rafforzato l’obbligo di domicilio digitale (così definito con il dl) che in realtà era già in vigore dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali. Finora, però, chi non aveva un indirizzo Pec andava incontro solo alla possibile sospensione temporanea per l’invio delle pratiche telematiche al Registro delle imprese.
L’obbligo di Pec per le aziende: multe per chi non si adegua
Le società e imprese individuali che non si adeguano alla normativa vanno incontro a sanzioni salate. Per le imprese la multa va da 206 a 2.064 euro, per le imprese individuali da 30 a 1.548 euro. Se dopo la scadenza dei termini le aziende sono ancora senza Pec, oltre alla sanzione viene anche assegnato d’ufficio un domicilio digitale da parte della Camera di commercio. La comunicazione del domicilio digitale è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La comunicazione può essere effettuata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa attraverso il sito ipec-registroimprese.infocamere.it, oppure seguendo le istruzioni sul sito della Camera di commercio territoriale. Il domicilio digitale sostituirà il domicilio fiscale e può essere usato dalle pubbliche amministrazioni per inviare atti, notifiche, multe, cartelle esattoriali e comunicazioni di altro tipo.
Pec obbligatoria per i professionisti
L’obbligo non vale solo per le imprese, ma anche per i professionisti iscritti a ordini o collegi. La comunicazione deve essere effettuata entro il primo ottobre all’ordine di appartenenza. Poi ordini e collegi dovranno pubblicare un elenco riservato, consultabile in via telematica solo dalle pubbliche amministrazioni, con i dati degli iscritti e il loro domicilio digitale. L’unica eccezione è quella dei revisori legali e delle società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, che devono comunicare il domicilio digitale al Mef o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
Se gli ordini non pubblicano l’elenco vanno incontro a sanzioni: se l’inadempienza viene reiterata la sanzione può arrivare fino allo scioglimento e al commissariamento dell’ordine o del collegio. Per i professionisti che non si adeguano all’obbligo, invece, viene data da parte del collegio o dell’ordine di appartenenza una scadenza di 30 giorni per mettersi in regola. Se non si rimedia in tempo si può arrivare fino alla sospensione dall’albo fino al momento della comunicazione del domicilio digitale.