Manovra, proroga stop licenziamenti: bloccati fino al 31 marzo
Oggi la manovra 2021 da 38 miliardi di euro, già approvata lo scorso 18 ottobre ‘salvo intese' dovrebbe tornare sul tavolo del Consiglio dei ministri. La bozza circolata nei giorni scorsi, composta da 248 articoli, non dovrebbe subire ulteriori variazioni. Il governo non escluderebbe comunque un eventuale scostamento di Bilancio per il 2021.
Tra le novità ci sono sgravi per incentivare il lavoro femminile e quello giovanile al sud, oltre a 400 milioni per vaccini e cure anti-Covid. Ma c'è anche il rifinanziamento della Cig Covid per oltre 5 miliardi e 4 miliardi per il fondo ristori delle attività più colpite dalla pandemia, costrette a nuove chiusure. Sono messi a disposizione 3 miliardi per l'assegno unico, e stanziati per il prossimo biennio 740 milioni per l'assegno di natalità.
Sul fronte del lavoro c'è la proroga fino a marzo della possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato senza causali. Il testo prolunga al 2021 anche la possibilità di mettere in campo contratti di espansione, che agevola il ricambio generazionale e favorisce un turn over delle professionalità per la realizzazione di piani di ristrutturazione, estendendolo alle aziende con almeno 500 dipendenti (attualmente hanno accesso solo le imprese sopra i 1000 occupati).
Ma nel testo c'è anche lo stop ai licenziamenti fino al prossimo 31 marzo, anche a quelli per giusta causa, e indipendentemente dal numero dei dipendenti. Sono sospese inoltre le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Al comma 11 dell'articolo dal titolo ‘Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento', si legge: "Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto".
Al comma successivo si specifica che "resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo". Le norme sopra riportare non si applicano però alle ipotesi di licenziamenti dovuti alla cessazione definitiva dell'attività di impresa, né ai casi di fallimento.