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L’unico caso in cui il commerciante può essere multato perché non ha il Pos

La multa per i commercianti, esercenti e professionisti che non accettano pagamenti con carta e bancomat scatta solamente se viene richiesto da parte di un cliente. Non basta non avere il Pos per ricevere la sanzione.
A cura di Tommaso Coluzzi
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I commercianti, esercenti e professionisti sono obbligati, a partire dal 30 giugno, ad accettare pagamenti con carte e bancomat. O meglio, dal 30 giugno scattano le multe, perché in realtà l'obbligo era già in vigore da un po'. Ma anche sulle sanzioni non c'è stata molta chiarezza: parliamo della multa da 30 euro più il 4% del valore della transazione per cui è stato rifiutato il pagamento con il Pos. Ma quando scattano precisamente le multe? In quali casi? Basta un semplice controllo o ci deve essere un rifiuto di un pagamento? In queste settimane c'era stata molta confusione al riguardo, così la Guardia di Finanza è intervenuta con una nota del capo del III Reparto Operazioni del Comando generale, Giuseppe Arbore.

Una delle indicazioni contenute nella nota è determinante: la multa scatta solamente nel caso in cui al consumatore viene negato il pagamento elettronico da parte del commerciante, professionista o esercente. In sostanza, secondo quanto scritto nella nota, se l'operatore economico a cui si deve pagare la cifra in questione non ha il Pos ma non gli viene chiesto da parte del cliente non scatta alcuna sanzione. Insomma, se nessuno chiede di pagare con carta o bancomat il rischio multa è pari a zero.

"L’indicazione dei mezzi di pagamento elettronici la cui accettazione dà luogo all’applicazione della sanzione deve ritenersi tassativa", si legge tra le regole diffuse dalla Finanza e riportate dal Sole24Ore. Perciò "il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante". Tra le altre cose viene anche sottolineato che non possono scattare sanzioni in caso di "oggettiva impossibilità tecnica", ovvero "comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici".

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