Imu 2020, domani 16 giugno è l’ultimo giorno per pagare la prima rata di acconto
Domani, 16 giugno, scade il termine per versare la prima rata di acconto per l'Imu 2020. Oltre 20 milioni di italiani, proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale, dovranno versare 11 miliardi di euro, la metà dell'importo dovuto per l'intero anno. Nonostante l'emergenza Covid sia ancora in corso non è stato previsto alcun rinvio. Si parla di 535 euro per la prima rata se l'immobile si trova in un capoluogo di provincia, oltre 1000 se è nelle grandi città.
Eppure molte abitazioni, come le seconde case sono rimaste inutilizzate nella prima parte dell'anno. Ma visto che l'Imu è un’imposta patrimoniale, si tassa il possesso del bene, non l’utilizzo, come ricorda il ‘Corriere della sera'. Sono stati esentati dal versamento solo alberghi, pensioni, agriturismi, immobili a vocazione turistica, villaggi vacanze, ostelli della gioventù, gli affittacamere, i bed & breakfast, i residence e i campeggi a patto che i proprietari risultino anche gestori dell'attività.
Secondo Confedilizia il gettito annuale dell'Imu è pari a circa 22 miliardi di euro: nel 2020, considerando anche la seconda rata da pagare il 16 dicembre, il peso raggiungerà – dal 2012, anno della sua istituzione con la manovra Monti) la cifra di 205 miliardi di euro. L'associazione dei proprietari sottolinea inoltre che l'Imu è dovuta anche per gli immobili inagibili e inabitabili, sia pure con base imponibile ridotta alla metà e che eliminare questa forma di tassazione "particolarmente odiosa costerebbe solo 57 milioni di euro". Tra il 2011 e il 2018 (ultimi dati disponibili), gli immobili ridotti alla condizione di ruderi sono raddoppiati, passando da 278.121 a 548.148 (+ 97 per cento), e il valore delle case si è deprezzato.
Si tratta di immobili, appartenenti per il 90% a persone fisiche, che raggiungono condizioni di fatiscenza per il semplice trascorrere del tempo o, addirittura, per effetto di atti concreti dei proprietari finalizzati ad evitare almeno il pagamento della tassa. L'associazione aveva proposto di iniziare a eliminare l'Imu – come primo segnale di attenzione – nei soli Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che sono sovente borghi abbandonati in cui gli immobili rappresentano meri costi. L'onere sarebbe di appena 850 milioni di euro.
Come funziona la nuova Imu
La Tasi, il tributo da versare al Comune e che viene utilizzato per garantire la copertura dei cosiddetti "servizi indivisibili" (come illuminazione pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico, protezione civile, vigilanza urbana, anagrafe), è stata abolita e accorpata nell’Imu, almeno per quelle tipologie di immobili che la dovevano pagare (in genere seconde case e immobili affittati). È stata confermata la totale esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso (accatastate come A1, A8 e A9). Per l’acconto di quest’anno il contribuente deve sommare l’Imu e la Tasi pagate nel 2019 tra acconto e saldo e versare, entro domani, il 50% di tale importo, per ciascuna tipologia di immobili, utilizzando il codice tributo dell'Imu. Per la Tasi quella pagata dal proprietario nel 2019, considerando quindi la sola quota (tra il 70% e il 90%) di competenza in caso di immobili affittati.
La nuova Imu non si applica sull'abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale). Il tributo colpisce, quindi, gli immobili abitativi a disposizione, come le seconde case e quelli affittati o sfitti. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% per i comodati tra genitori e figli a certe stringenti condizioni. In pratica la riduzione del 50% della base imponibile si applica per l’immobile dato in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, ossia tra genitore e figlio o viceversa, solo se si verificano queste condizioni: il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato (che non deve essere A1, A8 o A9); il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, stabilendovi residenza anagrafica e dimora abituale; oltre all’immobile dato in comodato, il comodante può possedere un solo altro immobile abitativo nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale; il comodante non deve possedere, oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale, nessun altro immobile abitativo in Italia (non rilevano gli immobili non abitativi); il contratto di comodato deve essere registrato (per la registrazione si deve pagare l’imposta di registro di 200 euro), infrazione sanabile con ravvedimento operoso.
L'Imu paga anche sulle pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come il secondo box. Si versa anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili da chiunque posseduti. Ed è dovuta anche sui terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono esclusi i terreni agricoli, da chiunque posseduti, ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina (circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993). Esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati in qualsiasi altro Comune. La novità del 2020 è che si applica anche su immobili in Italia di proprietà di residenti all'estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), anche se già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Chi è esonerato dal pagamento dell'imposta
L'Imu non è dovuta nei seguenti casi: abitazione attribuita al genitore separato o divorziato assegnatario (anche se non proprietario) a condizione che vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente o l’assegnazione sia avvenuta con provvedimento del giudice; unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti soci assegnatari, a prescindere dalla residenza; alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp e i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali (housing sociale); abitazione (non locata) degli appartenenti a Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco, alla carriera prefettizia, anche se risiedono altrove. I Comuni possono decidere di considerare come abitazione principale (e quindi esentare da Imu) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata.