Ecobonus, sconto immediato per chi ristruttura casa: come funziona per commercianti e consumatori
Da qualche mese i cittadini che decidono di approfittare dell’ecobonus per effettuare qualche lavoro di ristrutturazione all’interno dei loro appartamenti possono usufruire di uno sconto direttamente al momento dell’acquisto. Fino ad allora l’unica possibilità che avevano era quella di approfittare di detrazioni fiscali, vedendosi restituire parte della somma spesa (solitamente il 50% o il 65% in base al tipo di acquisto), mentre ora è possibile pagare direttamente meno, lasciando il credito d’imposta a carico dell’impresa scelta. Una norma, introdotta dal decreto Crescita, che è stata criticata da molte associazioni di categoria e che, come annunciato dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, potrebbe presto cambiare. Intanto, però, il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta ci tiene a precisare alcuni aspetti riguardanti questa nuova norma introdotta con il decreto Crescita.
Baretta sottolinea che la possibilità di ricevere immediatamente lo sconto non è obbligatoria. Chi esegue gli interventi, in sostanza, non ha alcun obbligo di accogliere la richiesta del consumatore di ottenere lo sconto, potendo quindi rifiutare e portando così il cittadino ad approfittare non dello sconto immediato, ma solamente delle detrazioni fiscali. Anche questo chiarimento, comunque, non dovrebbe soddisfare le aziende più piccole che lamentano la difficoltà di competere con la concorrenza, avendo a disposizione meno capienza per usufruire del credito d’imposta rispetto, per esempio, alle grandi multinazionali.
In commissione Finanze alla Camera Baretta risponde a un’interrogazione di Forza Italia a prima firma di Raffaele Baratto, proprio sullo sconto in fattura per l’ecobonus e anche per il sismabonus: “L’obiettivo perseguito dal legislatore con la norma è quello di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e l’adozione di misure antisismiche superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, quali ad esempio l’ipotesi di incapienza dell’imposta lorda. Prevede invero una nuova ed aggiuntiva modalità opzionale per beneficiare dell’incentivo, riconoscendo al soggetto esecutore degli interventi una mera facoltà e non un obbligo ad accogliere la richiesta del committente finalizzata ad ottenere uno sconto”.
Le norme introdotte con il decreto Crescita “non precludono la possibilità di continuare a beneficiare dell’incentivo secondo la precedente (e vigente) modalità della detrazione e della eventuale successiva cessione – prosegue il sottosegretario all’Economia – Infine, deve rilevarsi che le disposizioni dirette a vietare le successive cessioni del credito a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, sono state introdotte anche al fine di ridurre l’impatto finanziario della nuova agevolazione che prevede, con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, la ripartizione in cinque quote annuali del credito riconosciuto a fronte dello sconto praticato sul prezzo, in luogo delle dieci quote previste per la utilizzabilità della detrazione da parte del soggetto committente”.