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Dl Rilancio, arriva sospensione pignoramenti su salari, Naspi e Cig fino al 31 agosto

Sulla base di quanto previsto dal decreto Rilancio, l’Inps comunica che sono stati sospesi i pignoramenti dell’Agente di riscossione sui salari e sulle indennità per le prestazioni di sostegno al reddito, ovvero Naspi, Discoll, disoccupazione agricola, Tfr del fondo di garanzia, Cig, malattia e maternità.
A cura di Stefano Rizzuti
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I pignoramenti dell’Agente di riscossione sui salari e sulle indennità riconducibili al rapporto di lavoro come la Discoll e la Naspi vengono sospesi tra il 19 maggio e il 31 agosto. A comunicarlo è l’Inps, con un messaggio nel quale chiarisce la misura contenuta nel decreto Rilancio e conferma che in questo periodo sono sospesi gli “obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'Agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”.

Sospensione pignoramenti su salari fino al 31 agosto

Secondo quanto viene spiegato nella circolare dell’Inps, “la norma dispone che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato”. La sospensione vale per tutti i pignoramenti che sono stati notificati all’istituto entro la data del 31 agosto 2020. Per quanto riguarda gli accantonamenti effettuati della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, invece, non cambia nulla e restano invariati. Rimangono, quindi, definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate prima di questa data.

Per quali prestazioni vale la sospensione

Il beneficio vale per tutte le prestazioni di sostegno al reddito che l’Inps eroga in sostituzione della retribuzione oppure in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Quindi rientrano, come ricorda l’Inps, la sospensione di Naspi, Discoll, disoccupazione agricola, Tfr del fondo di garanzia e la Cig, oltre che i casi di malattia e maternità. In questo periodo in cui viene prevista la sospensione, le strutture territoriali non possono effettuare nuove trattenute né predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi. Una volta concluso questo periodo, quindi dopo il 31 agosto, devono essere riattivati tutti gli accantonamenti sospesi.

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