Detrazioni fiscali sulle spese sanitarie: per quali pagamenti in contanti saltano gli sconti
Dal primo gennaio 2020 i contribuenti devono stare attenti alle modalità di pagamento per le spese sanitarie. Le detrazioni per le spese mediche, uno sconto del 19% in sostanza, non saranno più valide per alcune prestazioni se verranno pagate in contanti e non con mezzi tracciabili. In pratica i contanti si potranno utilizzare ancora solo per le spese in farmacia (l’acquisto di medicinali), per i dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie in strutture pubbliche o in strutture private convenzionate con il Sistema sanitario nazionale. Il rischio di perdere le detrazioni al 19% in caso di pagamento con contanti di cui si è parlato in questi giorni, quindi, è solo parzialmente reale. L’unica accortezza che devono avere i consumatori è quella di valutare il metodo di pagamento in alcune occasioni.
Le spese mediche sono, tra quelle per cui è prevista una detrazione al 19%, le più sfruttate dagli italiani: le inseriscono nella dichiarazione Irpef circa 18,6 milioni di persone, quasi due terzi di chi presenta il 730 o il modello Redditi. La questione degli sconti fiscali, quindi, riguarda da vicino moltissimi cittadini. Che da inizio gennaio 2020 possono utilizzare il contante solamente per le spese relative a medicinali, prestazioni sanitarie in strutture pubbliche (o convenzionate) e dispositivi medici. Per tutte le altre spese mediche, invece, è necessario effettuarle con mezzi tracciabili.
Quali spese mediche non si possono più pagare in contanti
Il rischio è reale per una serie di spese sanitarie, per le quali non sarà più possibile pagare in contanti se si vorrà accedere alla detrazione del 19%. Non si potranno più pagare in contanti le visite specialistiche private, come quelle dal cardiologo, dal dentista o da altri specialisti. Stesso discorso vale per i ricoveri, anche questi da pagare con strumenti tracciabili. Come detto, invece, rimane la possibilità di pagare in contanti le spese più comuni come quelle per gli acquisti dei medicinali in farmacia.
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio
Le novità sulle detrazioni al 19% sono state introdotte con la legge di Bilancio approvata a dicembre in via definitiva dal Parlamento. In particolare il comma 679 dell’articolo 1 prevede che la detrazione spetti “a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti” da una legge del 1997: parliamo quindi di tutti i pagamenti tracciabili, escludendo dunque i contanti. Poi il comma 680 dello stesso articolo 1 prevede anche le eccezioni, ovvero i casi in cui non è previsto l’obbligo di pagare in contanti: “Non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.
Tutte le spese sanitarie detraibili al 19%
È l’Agenzia delle Entrate a fornire un chiarimento su quali siano tutte le spese sanitarie detraibili al 19%. E grazie a questo elenco è possibile capire quali siano gli acquisti da effettuare con mezzi tracciabili e non in contanti, ricordando le tre eccezioni già menzionate. Nell’elenco delle spese detraibili rientrano: le prestazioni effettuate dal medico generico, l’acquisto di medicinali, l’acquisto di alimenti a fini speciali, le prestazioni specialistiche, le analisi, le indagini radioscopiche, le terapie, le prestazioni chirurgiche, i ricoveri per degenze, il trapianto di organi, le cure termali, l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie. A questa lista vanno aggiunte anche le spese per l’assistenza infermieristica e riabilitativa oltre alle prestazioni eseguite da personale specializzato.