Buone notizie per le famiglie con bambini in età scolare: secondo quanto annunciato dall’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2017, relativa all’anno d’imposta 2016, sarà possibile detrarre anche i costi sostenuti per la mensa e le gite scolastiche e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
La circolare n. 7/E dello scorso 4 aprile dedicata alle “spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità” ha stabilito infatti che la detrazione del 19% già prevista per le spese di frequenza scolastica non universitaria (da riportare rigo E8/E10, con codice 12) sia estesa anche alle spese sostenute per le gite scolastiche e per i servizi integrativi pre e post scuola o per l’assistenza al pasto.
Non solo: la detrazione è prevista anche se il servizio è reso tramite il Comune o soggetti terzi rispetto alla scuola, anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
La detrazione non spetta invece per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.
La detrazione per le spese di frequenza spetta naturalmente sia in caso di istituti statali sia paritarie private e degli enti locali, oltre che in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Da notare che le spese per la frequenza di nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 sono invece considerati equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (sempre da riportare nel rigo E8/E10, ma con codice 13). La detrazione per le spese di frequenza scolastica va calcolata su un importo massimo di 564 euro per l’anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies del Testo unico delle imposte sul reddito o Tuir). Tale in cumulabilità, ricorda l’Agenzia delle Entrate, va riferita al singolo alunno e quindi un contribuente che abbia un solo figlio e fruisca della detrazione per la frequenza scolastica non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali, mentre nel caso abbia due figli e per uno di essi non si avvalga di tale detrazione, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.
Per quanto riguarda i documenti da conservare, per il riconoscimento dell’onere il contribuente è tenuto esibire e dunque a conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016. Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento, che deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
Se per l’ erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (bancomat o altro) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ ammontare della spesa sostenuta nell’ anno e i dati dell’alunno o studente.
L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati, mentre non è più consentito integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola, come invece era stato consentito lo scorso anno, in sede di prima applicazione della norma.