Decreto Liquidità, congelate le istanze di fallimento per le imprese fino al 30 giugno 2020
Nel Decreto Liquidità approvato ieri sera dal governo rientrano anche una serie di misure sulla crisi d'impresa. "L’attuale emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19 sta provocando a livello sostanzialmente planetario effetti economici gravissimi, ben evidenziati dall’adozione di provvedimenti economici radicali, peraltro già in parte adottati in Italia", si legge nel testo ratificato dal Consiglio dei ministri. Un documento nel quale si sottolinea anche che le ripercussioni economiche e finanziarie si protrarranno "per un periodo temporale piuttosto ampio". Per questo motivo si è deciso di rinviare l'entrata in vigore del nuovo codice sulle crisi d'impresa che slitta quindi al 1° settembre 2021.
Rinviata l'entrata in vigore del nuovo Codice
La prima ragione per cui si è deciso di posticipare il nuovo codice sulle crisi d'impresa è costituita dalla novità più rilevante che sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2020: quella relativa al sistema delle misure di allerta, "volte a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese". Questo sistema, precisa il decreto, era stato concepito in un quadro economico stabile in cui non si presuppongono quindi crisi d'impresa generalizzate. Tuttavia, "in na situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli".
La data dell'entrata in vigore viene quindi spostata di un anno, a quando "non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale ed internazionale – tutte quelle misure che appaiono necessarie perché il Codice possa operare con concrete possibilità di successo".
Congelate le istanze di fallimento
Inoltre, nel Decreto Liquidità si prevede il congelamento delle istanze di fallimento fino al prossimo 30 giugno, a meno che non siano avanzate da un pm: "I ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero". Nel testo si definisce indispensabile, per un periodo di tempo limitato, "sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all’apertura del fallimento e di procedure anch’esse fondate sullo stato di insolvenza". Una norma che vuole sostenere gli imprenditori, specialmente quando il quadro di insolvenza "può derivare da fattori esogeni e straordinari". Non solo, allo stesso tempo si cerca anche di agevolare il lavoro degli uffici giudiziari, che altrimenti riceverebbero un carico insostenibile di procedure.
"È stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19", si conclude.