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Covid 19

Cosa contiene il decreto Semplificazioni che sta per essere approvato dal governo

In arrivo il nuovo decreto Semplificazioni. Il Consiglio dei ministri dovrebbe approvarlo in settimana. Per il momento la bozza del testo prevede 48 articoli, norme che servono a velocizzare la macchina burocratica, e a fare ripartire l’economia, dopo la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus.
A cura di Annalisa Cangemi
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Il governo sta per approvare il decreto Semplificazioni, come annunciato la scorsa settimana dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il provvedimento, di cui ancora c'è una bozza provvisoria, servirà a velocizzare la macchina burocratica, e a fare ripartire l'economia, dopo la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Tra le novità ci sono norme per velocizzare i cantieri, con deroghe per un anno sulle soglie per le assegnazioni degli appalti senza gara, commissari e rilascio della certificazione anti-mafia. Una parte è dedicata poi alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con le autocertificazioni che si potranno fare via app, e le banche dati che comunicheranno tra loro.

Vediamo cosa contiene il testo, composto da una cinquantina di articoli, che Fanpage.it ha avuto modo di visionare.

La bozza del decreto Semplificazioni

La bozza al momento contiene 48 articoli ed è suddivisa in 4 titoli: Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; Semplificazioni procedimentali e responsabilità; Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitaleSemplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

All'articolo 1 si parla di "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" e a quelli "sopra soglia e di rilevanza nazionale". Per i contratti sotto soglia, si legge, "viene introdotta una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici. In particolare, si prevede: l'affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l'applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici".

"In particolare: fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto; tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori; per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dell'articolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori; per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta".

Per i contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale, la norma disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a specifiche opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure si applichino qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021.

"In particolare, per i contratti sopra soglia, si prevede l'applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione prevista dal decreto legislativo 50 del 2016 per i settori ordinari, e per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure sempre previste dallo stesso provvedimento in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza. Si prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è individuato l'elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del Covid-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi. Per quanto concerne le procedure relative all'aggiudicazione di tali contratti ovvero relativi o collegati alle stesse opere, nonché per altri contratti che le stazioni appaltanti ritengano necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di Covid-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, è applicabile la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 124, per i settori speciali".

Fino al 31 luglio 2021, si prevede inoltre "l'applicabilità della procedura d'urgenza per il rilascio della certificazione Antimafia". Nel testo si specifica che per "rafforzare i presidi di legalità", si introduce inoltre all'interno della legislazione Antimafia, "l'istituto dei protocolli di legalità, delimitandone il contenuto e l'ambito di applicazione".

Semplificazioni procedimentali e responsabilità

Per quanto riguarda le semplificazioni procedimentali di prevedono modifiche per la legge 241 del 1990, che detta la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Con il dl sono in arrivo interventi volti a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti.

In primo luogo, per quanto concerne i termini di conclusione dei procedimenti, l'esigenza è quella di rendere effettivo il provvedimento ovvero l'atto di assenso comunque denominato, acquisito "per silentium". La nuova previsione normativa mira a risolvere il problema degli "atti tardivi" e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. "Viene pertanto chiarito che nei casi già previsti dalla legge 241, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d'ufficio (ai sensi dell'articolo 21-nonies) qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni: con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell'atto di dissenso che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso".

"I tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sono tra i problemi che affliggono maggiormente cittadini e imprese. Non solo i tempi sono eccessivamente lunghi, ma per gli utenti è anche difficile conoscere sia i termini entro cui – in base alle previsioni normative – dovrebbero ottenere una risposta dalla PA, sia la durata effettiva di tali procedimenti. Ciò incide inevitabilmente sulla fiducia che si ripone nell'amministrazione. Pertanto, si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi".

Il dl interviene anche sulla responsabilità erariale chiarendo che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica. "Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo".

All'articolo 16 è previsto poi il controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare la realizzazione delle spese di investimento. "La norma introduce una nuova forma di controllo concomitante, diretto a rimediare le disfunzioni, le inerzie e le devianze attuative che sovente si riscontrano nei procedimenti aventi a oggetto l'erogazione di contributi o il trasferimento di risorse a soggetti pubblici o privati destinati al finanziamento di spese di investimento. Il controllo riguarda gestioni sia di amministrazioni statali, sia di enti territoriali. La norma prevede anche il potere delle sezioni di controllo di nominare, previo contraddittorio con le amministrazioni e gli altri soggetti interessati, un commissario ad acta per la rimozione dell'inerzia".

Modifiche in arrivo anche per l'abuso d'ufficio. Il dl Semplificazioni interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 323 del codice penale, "attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo, al contempo rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio.

Semplificazioni per l'amministrazione digitale

Una delle novità del dl è che si potrà accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica amministrazione tramite Spid e Cie e anche tramite App Io sul cellulare; inoltre non sarà più necessario esibire un documento di identità qualora si abbia già quella digitale. Il decreto stabilisce dunque l'obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile. Prevista anche la possibilità di un domicilio digitale ai professionisti, anche non iscritti ad albi, e la semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la Pa.

La verifica dell'identità digitale con Spid e carta identità elettronica (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) sostituirà insomma l'esibizione o la trasmissione di copia del un documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta "con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti".

La Pubblica amministrazione poi dovrà predisporre una "piattaforma per la notificazione digitale" dei suoi atti che "operi come strumento unico per la notifica digitale di tutti gli atti". Nel testo si individua quindi la necessità di semplificare "la notifica via Pec degli atti giudiziari alla Pa (al domicilio digitale iscritto nell'elenco Ipa ex art. 6-ter del Cad)". Un passaggio infine anche su "misure di semplificazione e sostegno per l'accesso dei disabili agli strumenti informatici e ai siti web".

Semplificazioni per imprese, ambiente e green economy

In materia ambientale poi il decreto Semplificazioni disciplina l'accelerazione della procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale), i cui tempi sono molto lunghi. "L'impresa, inoltre, corrisponde all'Amministrazione" – si legge nella bozza – un corrispettivo per il provvedimento di Via che, in ragione del valore delle opere oggetto di valutazione ambientale, può arrivare anche a importi significativi (oltre i 100 mila euro)".

Per conseguire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento si propone: previsione dell'obbligo di presentazione sin dall'avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali); riduzione dei termini attualmente previsti; esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento. Insomma, il titolare del potere sostitutivo deve provvedere all'adozione del provvedimento entro un termine prefissato; è anche prevista la creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all'espletamento delle procedure Via delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Tali procedure sarebbero affidate all'istruttoria di una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici.

Sul fronte energie rinnovabili, si prevedono anche "trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri Stati membri dell'Ue" con "indubbio beneficio per le casse dello Stato" italiano. E ancora, ci sono "Misure di semplificazione per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici": "È semplificata la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici".

All'articolo 47 si fa riferimento a "un Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per
soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione".

Mentre l'ultimo articolo, il numero 48, prevede "Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal": "È previsto un meccanismo semplificato per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione UE.

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