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Corte costituzionale: “Legittimo il prelievo di solidarietà sulle pensioni più alte”

La consulta si è espressa respingendo le questioni di inconstituzionalità sul contributo sulle pensioni più elevate deciso dal governo Letta, inserito nella legge di stabilità del 2014 e in scadenza nel dicembre del 2016. Niente tassa mascherata, dunque, ma un meccanismo di equilibrio per i pensionati.
A cura di Redazione
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Per la Corte costituzionale è legittimo il prelievo sulle pensioni di importo più elevato, dai 91 mila euro in su. La consulta si è quindi espressa respingendo le questioni di inconstituzionalità – sei ordinanze dalle sezioni della Corte dei Conti Veneto, Calabria, Umbria e Campania e due dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati – sul contributo sulle pensioni più elevate deciso dal governo Letta, inserito nella legge di stabilità del 2014 e in scadenza nel dicembre del 2016.

La Corte costituzionale ha escluso la "natura tributaria" del prelievo di solidarietà alle pensioni più alte del 2014. La consulta ha ritenuto il contributo come di "solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema". La Corte ha anche specificato che "tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime".

Niente tassa mascherata, dunque, ma un meccanismo di equilibrio per i pensionati, nato, anzi, come scrive Repubblica, in seno al governo Letta che "aveva discusso e chiarito la questione proprio per evitare la Corte costituzionale, che nel 2013 aveva invece bocciato una legge del governo Berlusconi, poi riproposta anche dal governo Monti, che imponeva un prelievo tra il 5 e il 15% sulle pensioni oltre i 90mila euro. In quel caso era stato accertata proprio la ‘natura tributaria' del provvedimento". In più, il prelievo rientrava nel potere del legislatore di intervenire sulle pensioni, non in contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione che impongono, anche per le Regioni, l’equilibrio del bilancio.

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