Congedo parentale Covid 19 prorogato al 31 luglio: come fare domanda
Il congedo parentale straordinario è una misura a sostegno delle famiglie con figli al di sotto dei 12 anni, introdotta nel decreto Cura Italia (D.L. n.18 del 17 marzo 2020, art.23) e prolungata con il decreto Rilancio n.34/2020. L'obiettivo della misura è aiutare i genitori durante l'emergenza Coronavirus e la conseguente chiusura delle scuole. Si tratta di un'estensione del congedo parentale ordinario e consiste in un permesso retribuito per un massimo di 15 giorni, ampliati a 30 giorni dal nuovo decreto economico pubblicato il 19 maggio in Gazzetta Ufficiale. Questi giorni sono aggiuntivi a quelli del congedo parentale ordinario. La misura spetta a lavoratori pubblici, privati e autonomi, ed è incompatibile con il bonus baby sitter. Vediamo chi ha diritto al congedo parentale straordinario e come inoltrare la richiesta.
Chi ha diritto al congedo parentale straordinario per emergenza Coronavirus
Può richiedere il congedo parentale almeno uno dei due genitori lavoratori; è stata prevista l'estensione della misura anche ai coniugi degli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Coronavirus.
Il congedo parentale straordinario spetta dunque ai genitori con figli fino ai 12 anni e prevede, alla luce del decreto Rilancio, di usufruire di 30 giorni per i lavoratori dipendenti del settore privato. Possono accedere o l’uno o l’altro genitore, potendo anche usufruirne entrambi ma non contemporaneamente. In questo caso è possibile usufruire del congedo parentale anche non utilizzando i 30 giorni in maniera continuativa, ma dilazionata. Con questo congedo viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Nel caso in cui si sia già beneficiato dei 15 giorni di congedo previsti dal decreto Cura Italia, sarà possibile usufruire solo di altri 15 giorni. Qualora si siano utilizzati meno di 15 giorni, può essere richiesto alla luce del nuovo decreto un numero di giorni tale che il totale sia non superiore a 30 giorni.
Chi ha figli di età compresa tra 12 e 16 anni può a sua volta richiedere il congedo parentale straordinario, ma per questa categoria non è prevista indennità; i giorni di congedo non verranno tuttavia scalati dalle ferie, ma non saranno riconosciuti in qualità di contribuzione figurativa.
Congedo parentale straordinario: come richiederlo
Per richiedere il congedo parentale straordinario è necessario, per quanto riguarda i dipendenti di aziende private e gli autonomi, collegarsi sul sito dell'INPS e inoltrare il modulo di domanda del congedo per via telematica, oppure attraverso i numeri 803164 o 06164164.
I dipendenti pubblici invece potranno richiedere il congedo parentale straordinario direttamente all'organizzazione pubblica cui fanno capo.
Compatibilità del congedo parentale con altre misure
Il congedo parentale straordinario può essere compatibile o incompatibile in relazione ad altre misure di cui si è già beneficiato o che si è intenzionati a richiedere.
In particolare il congedo parentale non è compatibile con il bonus baby sitter, con la cassa integrazione ordinaria e in deroga, con il congedo ordinario e con il sussidio di disoccupazione. La compatibilità con il congedo parentale straordinario si applica invece ad altre misure, come la maternità, il lavoro part time, le ferie e la condizione delle attività commerciali e produttive che restano chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus. Come già detto, non è possibile per i due genitori usufruire in contemporanea del congedo parentale straordinario; è possibile però che l'uno usufruisca del congedo parentale straordinario mentre l'altro beneficia del congedo parentale ordinario.
Come funziona normalmente il congedo parentale
Il congedo parentale (in precedenza "astensione facoltativa") in condizioni normali può essere richiesto dalla madre o dal padre per dieci mesi complessivi o per 11 in alcuni casi particolari, per esempio quando il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionario di almeno tre mesi. Il congedo può essere richiesto per bambini da 0 a 12 anni. Al richiedente spetta il 30% della retribuzione media giornaliera per sei mesi se il bambino ha tra 0 e 6 anni. Non spetta, invece, alcuna retribuzione se il figlio in questione ha tra i 6 e i 12 anni. Per i genitori adottivi valgono le stesse modalità, non considerando però l’età anagrafica del bambino ma i primi 12 anni di entrata del minore nella famiglia.
I voucher baby sitter, invece, non ci sono più. Erano stati introdotti nel 2013 dall’allora ministra Elsa Fornero e sono poi sempre stati prorogati fino allo scorso anno, con lo stop arrivato dalla legge di Bilancio 2019. Questi voucher permettevano ai genitori di scambiare il congedo parentale con un bonus fino a 600 euro mensili, per un massimo di sei mesi e di quindi di 3.600 euro totali, da utilizzare per pagare baby sitter o il nido.