Che si parli del “piano B” di Banca Mps, o di presunte irregolarità contabili del Sole24Ore, in questi giorni la Consob è finita più volte sotto i riflettori. Ma cos’è, a cosa serve e che poteri ha esattamente la Consob, ve lo siete mai chiesti? La Commissione nazionale per la società e la borsa è l’organo collegiale controllo dei mercato finanziario italiano e delle società quotate su di esso.
Essa è composta da un presidente (dal 15 dicembre 2010 Giuseppe Vegas) e quattro commissari (Paolo Troiano dal 15 dicembre 2010, Anna Genovese dal 15 luglio 2014, Giuseppe Maria Berruti e Carmine Di Noia, entrambi nominati il 4 febbraio scorso), tutti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con un mandato di 7 anni.
La Consob verifica la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori “per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli investitori, l’osservanza delle norme in materia finanziaria” oltre a vigilare per prevenire e, ove occorra, sanzionare eventuali comportamenti scorretti. Fa in modo che siano messe a disposizione dei risparmiatori le informazioni necessarie a poter effettuare scelte di investimento consapevoli ed opera per garantire la massima efficienza delle contrattazioni, assicurando la qualità dei prezzi nonché l’efficienza e la certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi sui mercati regolamentati.
Alla Consob spetta la regolamentazione della prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari (banche, Sim, Sgr, broker, gestori etc), gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio. Volete raccogliere capitali? Dove chiedere l’autorizzazione a Consob. Volete offrire un servizio di intermediazione su un mercato regolamentato? Sempre Consob deve autorizzarvi. Volete quotare la vostra azienda o un vostro strumento di debito? Finché la Consob non vi dà luce verde non potete fare nulla.
Riguardo quest’ultimo punto in particolare Consob autorizza la pubblicazione dei prospetti relativi alle Offerte pubbliche di vendita (“Ipo”) e i documenti d’offerta concernenti Offerte pubbliche di acquisto (“Opa”), l’esercizio dei mercati regolamentati nonché le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento, oltre a controllare dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e trasparente informativa, sanzionando eventuali condotte illecite quali ad esempio l’abuso di informazioni privilegiate (“insider trading”) o manipolazioni del mercato.
Non è tuttavia nei poteri della Consob dirime controversie fra risparmiatori e soggetti vigilati, o condannare questi ultimi a risarcimenti nei confronti dei risparmiatori. Per questo occorre rivolgersi all’autorità giudiziaria. A Consob ci si può peraltro rivolgere con un esposto-segnalazione nel caso in cui si sospetti di trovarsi di fronte a un intermediario che presta senza autorizzazione servizi d’investimento o strumenti finanziari.
In questi casi Consob dopo aver accertato la prestazione abusiva di servizi d’investimento o lo svolgimento abusivo dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (gli ex “promotori finanziari”), nel caso in cui la prestazione abusiva si configuri come truffa o comunque integri un reato provvede essa stessa a denunciare la vicenda all’autorità giudiziaria che può intervenire con i più incisivi mezzi di cui dispone (fra i quali anche l’eventuale oscuramento di siti internet) e, se ricorrono i presupposti di legge, può infliggere sanzioni di tipo amministrativo nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti delle società coinvolte.
Riguardo invece eventuali offerte abusive di prodotti finanziari, la Consob è dotata di poteri più incisivi quali quello di poter dapprima sospendere e poi eventualmente vietare l’offerta e, in caso di mancato rispetto del divieto, oscurare eventuali siti internet delle società coinvolte. Ma se siete già stati raggirati cosa potete fare?
Il consiglio di Consob è di denunciare l’accaduto anche all’autorità giudiziaria oltre che informare la Consob, avendo poi la possibilità di rivolgersi al giudice civile per tentare di ottenere il risarcimento del danno subito. Un’azione tuttavia che la stessa Consob ricorda essere “problematica”, data “la difficoltà nell’individuazione dei reali soggetti che stanno dietro le società abusive, spesso con sede fuori dai confini nazionali”.
La Consob non è insomma la Sec (Security exchange commission, il suo omologo americano) né tanto meno l’Fbi (Federal bureau of investigation) e non potrà salvarvi da eventuali “lupi di Wall Street” o di Piazza Affari, tanto meno se operano al di fuori dei mercati regolamentati. Per questo il consiglio della Consob stessa è di “tentare di uscire subito dall’investimento” alle prime avvisaglie di un possibile raggiro.
E’ infatti possibile che la società abusiva, “soprattutto se in fase di operatività iniziale, restituisca le somme per paura della cattiva pubblicità, anche presso l’autorità di vigilanza, che potreste farle”. In ogni caso non date mai gli estremi delle vostre carte di credito, prepagate o postapay, che potrebbero essere addebitate a vostra insaputa, e conservate sempre l’eventuale documentazione firmata, i pagamenti effettuati e le e-mail scambiate. Saranno documenti utili per redigere l’esposto alla Consob, per la denuncia all’autorità giudiziaria e anche nel caso si voglia intraprendere una azione risarcitoria nei confronti della società.