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Come funzioneranno i controlli e le sanzioni sugli scontrini elettronici

Sanzioni pari al 90% per la mancata memorizzazione dei corrispettivi e obbligo di documento commerciale anche per i corrispettivi non ancora riscossi: sono queste alcune delle specifiche contenute nella circolare della Guardia di finanza che spiega come funzionano controlli e multe in tema di scontrini elettronici.
A cura di Stefano Rizzuti
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Sulla base delle ultime novità della legge di Bilancio 2021 e dell’aggiornamento del fac-simile di processo verbale di contestazione in tema di scontrini elettronici, la Guardia di finanza ha emanato una circolare il 5 gennaio. Nella quale da una parte si ricorda come dal primo gennaio sia in vigore l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, valido per tutti indipendentemente dal volume d’affari dichiarato. Dall’altra ci si sofferma su sanzioni e controlli.

Le sanzioni per le mancate memorizzazioni e trasmissioni

Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi o di comunicazione dei dati incompleti o non veritieri, le sanzioni sono pari – per ogni operazione – al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. La multa, comunque, è di minimo 500 euro. Se la violazione avviene in più momenti, per esempio quello della memorizzazione e poi della trasmissione, la sanzione resta comunque unica. In caso di omessa o tardiva trasmissione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, invece, se questo non incide sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione consiste in una multa fissa di 100 euro per ogni trasmissione.

La memorizzazione e la consegna del corrispettivo

La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, quando vengono richiesti, devono essere fatti non oltre il momento in cui viene ultimata l’operazione, ovvero alla consegna del bene o al compimento della prestazione. Infine, come ricorda il Sole 24 Ore, in caso di cessione dei beni non contestuale al pagamento, l’esercente deve memorizzar l’operazione ed emettere il documento commerciale. Poi non servirà, necessariamente, un nuovo documento da emettere al momento della ricezione.

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