Chi non deve pagare l’Imu 2022, tutte le esenzioni e le novità
Dopo due anni si torna alla normalità con il pagamento dell'Imu. Entro il prossimo 16 giugno bisogna versare l'acconto dell'imposta comunale sui beni immobiliari. Dovranno pagare, quindi, tutti i proprietari di case, terreni agricoli, ville ed uffici, ma la tassa continua a non essere applicata sulla prima abitazione, a meno che non si tratti di un immobile di lusso. Questo primo pagamento è pari al 50% di quanto versato come Imu in tutto l’anno precedente, mentre il saldo e l'eventuale conguaglio (seconda rata) dovranno essere versati entro il 16 dicembre. La tassa si calcola moltiplicando un'aliquota (definita al livello comunale modificando entro certi limiti la percentuale di base dello 0,86%) per la base imponibile (cioè il valore dell'immobile, ottenuto a partire da rendite catastali e specifici moltiplicatori e coefficienti).
Non tutti devono pagare l'Imu, ci sono infatti alcune esenzioni che valgono tutti gli anni (ad esempio per i possessori di una sola casa), a cui quest'anno se ne sono aggiunte altre specifiche. Le principali novità riguardano i cosiddetti "immobili merce", le strutture del settore dello spettacolo e gli immobili affittati a canone concordato. Ma vediamo nel dettaglio chi deve pagare questa prima rata dell'Imu e chi invece è esentato.
Chi è tenuto a pagare la prima rata dell'Imu 2022 entro il 16 giugno
Diversi tipi di individui e aziende sono tenuti al pagamento dell'acconto Imu entro il prossimo 16 giugno. Si tratta di:
- proprietari di immobili diversi dalla prima casa (che sia una persona o una società);
- amministratori (in caso di immobili in multiproprietà);
- proprietari di terreni agricoli;
- titolari di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario in caso di leasing.
Gli immobili devono poi trovarsi in Italia. Per separati e divorziati, quindi, è obbligato al versamento il coniuge a cui è stato assegnato l'immobile, anche se non è il proprietario. Se poi ci sono più comproprietari o più titolari di un diritto reale, l'imposta va pagata da ognuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. Pagano l'Imu, poi, anche tutti coloro che hanno pertinenze della prima casa non soggette ad agevolazioni (ad esempio se c'è un secondo box).
Pagamento Imu 2022, le novità sulle esenzioni
Esistono, come detto, diverse esenzioni al pagamento dell'Imu. Si tratta di esenzioni "storiche", cioè valide da diversi anni (prima casa, coniuge assegnatario in caso di divorzio, forze dell'ordine e cooperative) e alcune introdotte solamente quest'anno (immobili merce e del settore dello spettacolo). Non si deve quindi pagare l'imposta sulle seguenti strutture:
- Prime case e relative pertinenze (come box e giardino, nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, ma non per i comproprietari che eventualmente risiedono nell'immobile), escluse le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- Immobile assegnato a un coniuge in caso di divorzio o separazione, se la casa è data con provvedimento del giudice e se il coniuge ci vive abitualmente;
- Case non affittate appartenenti a membri delle Forze dell'Ordine che vivono altrove;
- Strutture assegnate da cooperative a proprietà indivisa, a soci assegnatari e appartenenti all'Istituto Autonomo Case Popolari;
- Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap), che si trovano nelle cosiddette "isole minori", con destinazione "agrosilvo-pastorale" o che si trovano in aree montane o di collina delimitate;
- Case e fabbricati appena costruiti, prima della vendita e della locazione;
- Immobili delle imprese del settore dello spettacolo, ma solo se proprietario dell’immobile e gestore dell’attività sono la stessa persona/società;
- Immobili nei comuni colpiti dai terremoti del 2012 (in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto).
I comuni possono poi esentare dall'Imu gli immobili di cui sono proprietari da anziani o disabili che vivono in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente, purché la casa non sia stata messa in affitto.
Le agevolazioni sull'Imu
Esistono poi una serie di agevolazioni, cioè sconti, su questa imposta, confermate dall'ultima Legge di Bilancio. Si applica una riduzione del 25% per gli immobili affittati a "canone concordato". Devono poi pagare il 37,5% e non più il 50% dell’Imu i cittadini italiani proprietari di un'abitazione sul territorio nazionale, ma residenti all'estero, se titolari di pensione estera in regime di convenzione, purché la casa non sia stata affittata. E ancora: per i fabbricati rurali (ad uso strumentale) l'aliquota di base (già ridotta), è stata dimezzata, passando dallo 0,2% allo 0,1%, con i singoli comuni che possono anche azzerarla. C'è infine la riduzione al 50% sull’immobile dato in comodato gratuito a un figlio o un genitore, ma solo se si rispettano una serie di requisiti di legge molto stringenti. Lo sconto non è previsto per altri legami di parentela, ad esempio nonni e nipoti.
Come si paga l'Imu 2022: i codici tributo
Per ogni tipologia di immobile è stata l'Agenzia delle Entrate a fornire il codice tributo Imu 2022 da indicare nel modello F24. Sono quindi stati confermati questi codici tributo, istituiti tra il 2012 e il 2013:
- Codice “3912” per abitazione principale e relative pertinenze;
- Codice “3913” per fabbricati rurali ad uso strumentale (“350E” per gli enti pubblici);
- Codice “3914” per i terreni (“351E” per gli enti pubblici);
- Codice “3916” per le aree fabbricabili (“353E” per gli enti pubblici);
- Codice “3918” per gli altri fabbricati (“355E” per gli enti pubblici);
- Codice “3923” per interessi da accertamento ("357E” per gli enti pubblici);
- Codice “3924” per sanzioni da accertamento (“358E” per gli enti pubblici);
- Codice “3925” per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- Codice “3930” per l'incremento comunale sull'Imu relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (“360E” per gli enti pubblici).
A questi nel nell'anno in corso è stato aggiunto il codice “3939” per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.