Cassa integrazione, col nuovo decreto anticipate le 4 settimane aggiuntive: come fare richiesta
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che introduce nuove misure in materia di trattamento di integrazione salariale. Si tratta, di fatto, della possibilità di anticipare quattro settimane di cassa integrazione per i datori di lavoro che abbiano già usufruito, per i loro dipendenti, delle 14 settimane previste a causa dell’emergenza Coronavirus. Finora le quattro settimane aggiuntive erano previste per i mesi di settembre e ottobre, ma ora sarà possibile – nel caso in cui siano state sfruttate le prime 14 settimane – anticipare queste quattro settimane a un periodo precedente al primo settembre. Non sono giorni in più di cassa integrazione pagati dallo Stato, ma semplicemente un’anticipazione rispetto al pagamento previsto a settembre e ottobre. L’anticipazione vale per l’assegno ordinario, la cassa integrazione straordinaria e la cassa integrazione in deroga. La durata massima resta di 18 settimane. Andiamo a vedere come deve essere chiesta la cassa integrazione, con ulteriori modifiche apportate all’attuale quadro legislativo dallo stesso decreto.
Come chiedere la cassa integrazione e le 4 settimane aggiuntive
Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri cambiano anche le procedure, con tempi accelerati per accedere alla cassa integrazione. Le aziende devono inviare i modelli (contenenti nominativi dei lavoratori e Iban) per far partire i pagamenti della cassa entro la fine del mese successivo a quello del periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Nel caso in cui venga sforato questo termine, le aziende diventano responsabili del pagamento, quindi ricade sulle loro finanze.
Come funziona la correzione delle domande errate per le aziende
Il decreto prende in considerazione anche un’altra situazione. Si considera il caso in cui i datori di lavoro abbiano presentato la domanda in maniera errata. Sia quando lo abbiano fatto per trattamenti diversi rispetto a quelli che gli spettavano, sia quando abbiano commesso errori formali nella compilazione per cui le domande non vengono accettate. In questi casi è possibile presentare la domanda corretta entro trenta giorni dalla data in cui viene comunicato l’errore allo stesso datore di lavoro.