Cassa integrazione, chi ne ha diritto per l’emergenza Coronavirus
La circolare n. 8 dell’aprile 2020 del ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti riguardanti l’accesso alla cassa integrazione a causa dell’emergenza Coronavirus. A qualche giorno di distanza dall’emanazione della circolare, il ministero del Lavoro ha pubblicato sul suo sito anche delle Faq per rispondere ai dubbi sollevati da alcuni utenti sui requisiti per l'accesso alla cassa integrazione. Le domande a cui risponde il ministero del Lavoro riguardano vari aspetti, a partire dalle regole sulla data entro cui i lavoratori devono risultare assunti per poter accedere all’integrazione salariale e alla cassa integrazione in deroga. Il vademecum risponde anche a chi ha dubbi sull’applicazione della cassa integrazione nel caso in cui l’azienda abbia sedi in più Regioni e chiarisce, inoltre, cosa succede per i tirocini e per i casi di assenza, spiegando se vengono o meno equiparati alla malattia. Andiamo a vedere, in sintesi, le domande e le risposte pubblicate sul sito del ministero.
L'applicazione della cassa integrazione in deroga
La data di ultima assunzione dei lavoratori per cui si può applicare il trattamento di integrazione salariale è il 17 marzo: si applica la stessa data anche per la cassa integrazione in deroga?
Sì. La cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale, è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?
Sì. In questo caso, per semplificarne la presentazione, l'istanza al ministero del Lavoro dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell'istanza. L'accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all'istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.
Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?
Sì. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata – se l'esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al ministero del Lavoro.
Cosa succede in caso di sospensione di un tirocinio
In caso di tirocinio sospeso per la sospensione dell'attività produttiva dopo le misure di contenimento del contagio, la durata del tirocinio è prorogata? Entro quando devono essere effettuate le comunicazioni?
Se la scadenza del tirocinio rientra nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, il periodo è prorogato e la durata originariamente prevista è prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda dove si svolgeva il tirocinio.
L'assenza equiparata alla malattia
L'assenza dei lavoratori dovuta ai provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche se adottati dai presidenti delle Regioni interessate, può essere equiparata alla malattia?
Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche quando siano stati adottati dai presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l'assenza dei medesimi è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio contenuto all'articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.