Bonus babysitter, vale anche per i centri estivi e per i nonni: ecco i chiarimenti dell’Inps
Le scuole nel nostro Paese sono chiuse ormai da 4 mesi. Una difficoltà non indifferente per i genitori degli alunni, specialmente di quelli più piccoli, che dovendo tornare al lavoro spesso si sono trovati a non sapere come gestire i figli a casa. Ora però si aprono le iscrizioni ai centri estivi, per cui il governo ha anche messo a disposizione un sostegno economico. Si tratta del bonus babysitter, che può arrivare fino a 1.200 euro ed è rivolto a quelle famiglie (anche affidatarie) con figli al di sotto dei 12 anni. Non tutti, però, ne avranno diritto. Una circolare dell'Inps dello scorso 17 giugno non solo fa chiarezza rispetto alle condizioni che determinano chi può richiedere il bonus, ma anche come fare domanda e a quanto ammonta il beneficio.
Non possono farne richiesta, spiega l'Inps, quei nuclei familiare in cui vi è un genitore beneficiario si misure di sostegno al reddito per la sospensione o la cassazione dell'attività lavorativa: in altre parole, se uno dei genitori percepisce la cassa integrazione o la Naspi, quella famiglia non può richiedere il bonus babysitter a causa dell'incompatibilità tra le due misure e il divieto di cumulo. "I bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc", si legge nella circolare. Ma non solo: il beneficio è anche inconciliabile con il congedo parentale.
A chi spetta il bonus babysitter
Non possono quindi richiedere il bonus babysitter, valido anche per i centri estivi, quei nuclei familiari in cui un genitore beneficia già di misure di sostegno al reddito, in quanto ha visto sospendere o cessare la propria attività lavorativa, e quelli che hanno già fatto richiesta del congedo parentale messo in campo dal governo allo scoppio dell'emergenza coronavirus. In questo caso, tuttavia, ci sono delle specificità. Vediamo quindi cosa afferma la circolare dell'Inps.
Si conferma che la misura è prevista “in alternativa” al congedo specifico; permane dunque l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia. Sulla questione, tenuto conto della rilevanza della misura e dell’esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus in commento, nonostante abbiano già fruito del congedo Covid, si rappresenta quanto segue.
Devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni. Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.
Oltre i 15 giorni di congedo parentale, quindi, non è possibile fare richiesta del bonus babysitter. Ma se questi sono stati meno, si potranno integrare le due misure e usufruire della metà del bonus, a seconda della propria categoria di appartenenza. Chi invece non ha mai usufruito di altri strumenti di sostegno economico durante l'emergenza avrà diritto al bonus integrale. Ma a quanto ammonta?
A quanto ammonta il bonus babysitter
Il bonus babysitter può arrivare in totale a 1.200 euro. Nel caso in cui i figli minori di 12 anni fossero più di uno, il beneficio può anche essere richiesto per tutti loro, ma sempre nel rispetto del limite massimo di 1.200 euro a nucleo familiare. Tuttavia, nel caso di "lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, il bonus è riconosciuto dall’Inps nel limite massimo complessivo di 2mila euro per nucleo familiare e viene sempre erogato dall’Inps mediante il Libretto Famiglia". Quindi, nel caso in cui si sia già goduto del congedo parentale, in misura inferiore ai 15 giorni, spetteranno di norma 600 euro, che possono arrivare fino a 1.000 per il personale sanitario.
Valido anche per i nonni
La circolare dell'Inps precisa poi che il bonus non è previsto nel caso in cui siano dei familiari a prendersi cura dei minori in questione. Tuttavia questo vale nel caso in cui il familiare sia convivente con il richiedente: ciò significa che il bonus potrà essere richiesto per i nonni, nel caso in cui vivano e siano residenti in un altro Comune rispetto a quello del nucleo familiare che presenta la domanda.