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Bonus 600 euro, Inps riesamina 42mila domande: indennità anche per titolari di assegno d’invalidità

“Circa 42mila fra titolari di assegni di invalidità e lavoratori stagionali riceveranno l’indennità Covid-19 a seguito del riesame delle domande. Nuove categorie di lavoratori dello spettacolo beneficeranno dell’indennità. Prorogate all’8 giugno i termini di presentazione delle domande per i titolari di assegno ordinario di invalidità e per l’integrazione del reddito di cittadinanza”: questi i chiarimenti e le novità del decreto Rilancio segnalati dall’Inps per quanto riguarda il bonus da 600 euro.
A cura di Annalisa Girardi
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Circa 42mila persone, tra titolari di assegni di invalidità e lavoratori stagionali, riceveranno il bonus da 600 euro messo in campo dal governo durante il lockdown per sostenere lavoratori autonomi e partite Iva nell'emergenza coronavirus. Queste categorie, prima che fosse pubblicato il decreto Rilancio, erano escluse dalla misura. Ora avranno tempo fino all'8 giugno per presentare domanda. A comunicarlo è l'Inps, precisando che si tratta di 19 mila istanze di titolari di assegno ordinario di invalidità e di 23 mila stagionali. L'indennità verrà riconosciuta sia per il mese di marzo che quello di aprile.

"Si comunica che l’Istituto ha concluso il riesame d’ufficio di circa 42.000 domande di indennità COVID19 per il mese di marzo 2020, in precedenza respinte, relative ai titolari di assegno ordinario di invalidità (19mila circa) e ai lavoratori stagionali (23mila circa) con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie (Unilav). Queste domande saranno quindi poste in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020", si legge nel sito dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Nel decreto Rilancio, si spiega, l'indennità è prevista anche per i lavoratori dello spettacolo: "I beneficiari iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee: con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 35.000 euro".

All'8 giugno sarà anche prorogato il termine per quanto riguarda i titolari di reddito di cittadinanza "che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020". Infine, precisa l'Inps, le indennità Covid non sono compatibili con il reddito di emergenza, sempre messo in campo con il decreto Rilancio per far fronte alla crisi economica innescata dalla pandemia.

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