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Bonus 2400 euro 2021 per lavoratori stagionali e precari nel Dl Sostegni: a chi spetta e chi deve fare domanda all’Inps

Il Decreto Sostegni ha previsto un’indennità Covid di 2400 euro un tantum per quelle categorie maggiormente colpite dalla pandemia: i lavoratori stagionali, dello spettacolo e del settore termale. Questi bonus saranno erogati dall’INPS automaticamente a coloro che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori. Mentre i lavoratori che hanno perso o ridotto il lavoro dopo il 30 novembre 2020, per usufruire dell’indennità dovranno fare domanda all’INPS entro il 30 aprile 2021. Vediamo più nel dettaglio a quali lavoratori spetta questa indennità, quali requisiti sono necessari e come fare domanda.
A cura di Daniela Brucalossi
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Nel Decreto Legge Sostegni è prevista un'indennità una tantum di 2400 euro per tre mesi destinata a quelle categorie maggiormente colpite dalla pandemia di Covid-19: i lavoratori stagionali, dello spettacolo e del settore termale. Come reso noto dall'INPS in una circolare dello scorso 25 marzo, questi bonus, per cui sono stati stanziati 900 milioni, saranno erogati automaticamente (quindi senza bisogno di fare richiesta) a coloro che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori (n. 137 del 2020). Mentre i lavoratori stagionali, dello spettacolo o del settore termale che non hanno fatto richiesta nel 2020 oppure hanno perso o ridotto il lavoro dopo il 30 novembre 2020, per usufruire dell'indennità dovranno fare domanda all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite CAF, enti di patronato o il portale dell'Istituto. Per accedere all'indennità, i lavoratori di ogni categoria devono possedere requisiti diversi, come aver perso o ridotto l'attività dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto, aver versato nello stesso periodo almeno 30 contributi giornalieri o (per i lavoratori dello spettacolo) non avere un reddito superiore ai 75mila euro nel 2019. Vediamo più nel dettaglio a quali lavoratori spetta questa indennità, quali requisiti sono necessari e come fare domanda.

Decreto Sostegni, bonus da 2400 euro: a chi spetta e quali sono i requisiti

Il Decreto Sostegni ha incluso nell'indennità Covid da 2400 euro una tantum tutte le categorie già previste dal Decreto Ristori (n. 137 del 2020) e ha aggiunto nella lista dei beneficiari i lavoratori in somministrazione presso aziende appartenenti a settori diversi da quelli del turismo degli stabilimenti termali, che non erano stati inclusi nei precedenti decreti emergenziali. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i componenti delle tre macro categorie a cui saranno erogati gli aiuti e quali requisiti devono possedere. Le indennità Covid da 2400 euro non sono tra loro cumulabili, ma non concorrono alla formazione del reddito e sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Bonus lavoratori stagionali del turismo e di stabilimenti balneari

Potranno ricevere l'indennità Covid-19 di 2400 euro i lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:

  • hanno involontariamente cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni
  • hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo
  • non erano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di NASpI il 23 marzo 2021.

Bonus lavoratori dello spettacolo

Potranno ricevere l'indennità Covid-19 di 2400 euro i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che:

  • hanno almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni e un reddito riferito all’'anno 2019 non superiore a 75mila euro (in questo caso la soglia è stata elevata rispetto a quella prevista dal Dl Ristori, che la fissava a 50mila euro)
  • non sono titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legge n. 81 del 2015 e senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto

Oppure i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno almeno sette contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 e un reddito riferito all’'anno 2019 non superiore a 35mila euro.

Bonus lavoratori dipendenti e autonomi

Potranno ricevere l'indennità Covid-19 di 2400 euro le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi:

  • i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo
  • i lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
  • i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili e che non avevano  un contratto in essere il 24 marzo 2021, giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decresto Sostegni. Inoltre, per tali contratti, dovevano essere già iscritti alla Gestione separata INPS il 23 marzo 2021, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'’anno 2019 derivante da questa attività superiore a 5mila euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS il 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Le categorie sopra citate, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensioni o di contratti di lavoro subordnato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’'indennità di disponibilità. Questa regola non vale per coloro che hanno già presentato la domanda per gli aiuti del Dl Ristori nel 2020.

Inoltre, il bonus omnicomprensivo potrà essere erogato ai lavoratori in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate
  • titolarità nell'’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate
  • assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

Chi beneficerà in automatico del pagamento Inps

Come reso noto dall'INPS in una circolare dello scorso 25 marzo, l'indennità Covid-19, per cui il governo Draghi ha stanziato 900 milioni, saranno erogati automaticamente (quindi senza bisogno di fare richiesta) a coloro che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori (n. 137 del 2020)

Come fare domanda per ottenere l’indennità

I lavoratori stagionali, dello spettacolo o del settore termale che non hanno fatto richiesta del bonus nel 2020 oppure hanno perso o ridotto il lavoro dopo il 30 novembre 2020, per usufruire dell'indennità Covid-19 dovranno fare domanda all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite CAF, enti di patronato o il portale dell'Istituto.

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