Anche le mance vanno tassate: cosa ha stabilito la Cassazione
Anche le mance vanno considerate come parte del reddito di un lavoratore a tutti gli effetti e, quindi, vanno allo stesso modo tassate. A stabilirlo è la sezione tributaria della Cassazione, in un'ordinanza depositata alcuni giorni fa in merito a una causa tra l'Agenzia delle entrale e un lavoratore di una struttura ricettiva in Sardegna. La Corte alla fine ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, richiamando anche a una sua precedente pronuncia del 2006, stabilendo che: "In tema di reddito da lavoro dipendente le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell'ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall'articolo 51, primo comma, del dpr 917/1986 e sono pertanto soggette a tassazione".
Accogliendo il ricorso dell'Agenzia, la Cassazione ha annullato la decisione della commissione tributaria della Regione, che aveva invece dato ragione al lavoratore. Il quale aveva ricevuto un avviso riguardante l'anno 2007, per un reddito da lavoro dipendente non dichiarato pari a 83.650 euro corrispondenti a mance. Secondo la commissione tributaria, trattandosi di somme "percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro", la cifra non avrebbe dovuto essere tassata.
Per la Cassazione, invece, "l'onnicomprensività del concetto di reddito da lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo, affidamento". Il caso comunque non è ancora concluso, in quanto è destinato ora a tornare in commissione tributaria che, alla luce delle delucidazioni della Cassazione, dovrà riesaminarlo.