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Eccezione di inadempimento e le qualità promesse del bene venduto

La Cassazione del 24.5.2018 n. 13034 ha affermato che quando manca una caratteristica del macchinario promessa dal venditore, la mancanza determina mancanza della qualità promessa. Quando le caratteristiche che qualificano un prodotto sono presenti nelle comunicazioni indirizzate, oltreché alla generalità dei consumatori, al destinatario di una specifica offerta di acquisto, è possibile ritenere che le caratteristiche sono state considerate qualità essenziali del prodotto, benché nel contratto non ne sia fatta esplicita menzione.
A cura di Paolo Giuliano
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Le qualità o le caratteristiche attribuite al bene venduto

Le caratteristiche di cui si chiede la presenza nei prodotti venduti, possono distinguersi in due categorie: a) quelle che il compratore ritiene tali (cioè che attribuisce al bene senza nessun approfondimento); b) quelle che il venditore attribuisce la bene (promette come esistenti nel bene venduto).

La mancanza delle qualità (o caratteristiche) del bene del bene acquistate sono regolate dall'art. 1497 cc. Dalla lettura dell'articolo 1497 cc si percepisce immediatamente che le caratteristiche attribuire al bene dall'acquirente non hanno rilievo, salvo non incidano sull'idoneità del bene all'uso a cui è destinato, mentre acquistano rilevanza le caratteristiche attribuite al bene dal venditore al fine di vendere, senza nessuna limitazione.

Le caratteristiche attribuite al bene dal venditore (c.d. promesse del venditore)

Dalla lettura dell'art. 1497 cc, come si è detto, le promesse relative all'esistenza di alcune caratteristiche del bene venduto sembra non avere limiti, in altri termini, la mancanza di una qualità promessa diventa causa di risoluzione del contratto anche se il bene è idoneo all'uso a cui è destinato.

Occorre, quindi, valutare se il legislatore sanziona (sempre e comunque) il venditore per aver promesso caratteristiche inesistenti del bene, oppure se il legislatore sanziona il venditore per aver promesso caratteristiche inesistenti, solo quando  il bene è inidoneo all'uso convenuto. (si potrebbe pensare a dei pc con determinate velocità di calcolo).

La promessa di determinate caratteristiche del ben venduto effettuata dal venditore è sanzionata sempre anche quando il bene è idoneo all'uso convenuto

Quando il risultato ottenibile mediante l'uso di un macchinario costituisca una caratteristica dello stesso promessa dal venditore, la mancanza di tale risultato determina mancanza della qualità promessa.

In particolare, quando le caratteristiche che contribuiscono a qualificare un prodotto (come ad esempio la velocità di trasmissione dati di un apparecchio radio terminale) costituiscano oggetto di espressa menzione nelle comunicazioni indirizzate al cliente singolo, oltreché alla generalità dei consumatori,  destinatari di una specifica offerta di acquisto, il compratore ha diritto di fare affidamento sulla loro presenza nel prodotto commerciato, sicché è conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale il ritenere che le suddette caratteristiche siano state considerate dalle parti qualità essenziali del prodotto, benché nel contratto non ne sia fatta esplicita menzione.

Non è necessario che la promessa di una determinata caratteristica sia espressamente riportata nel contratto di acquisto.

La risoluzione del contratto o l'eccezione di inadempimento

La mancanza delle qualità promesse è sanzionata con la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. In altri termini il compratore può agire direttamente per avere la risoluzione del contratto. Il compratore può decidere di non pagare il prezzo di vendita e aspettare di essere citato in giudizio per il pagamento e presentare domanda riconvenzionale di risoluzione, oppure presentare solo un'eccezione di inadempimento, si tratta di strategie processuali soggettive.

Quindi, il compratore evocato in giudizio per il pagamento del prezzo (come qualsiasi altra parte convenuta per l'adempimento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico) può non solo formulare le domande di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto adempimento delle obbligazioni del venditore, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali.

L'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, né l'espressa invocazione della norma in questione, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice di merito che non è censurabile in sede di legittimità, purché risulti ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale.

Onere probatorio

In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è infatti sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.

Cass., civ. sez. II, del 24 maggio 2018, n. 13034

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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