Continua la saga delle ipoteche di Equitalia, la Cassazione a sezioni semplici hanno riconfermato l'illegittimità delle ipoteche iscritte per crediti ineferiori a 8000 euro principio già codificato dalla Cassazione Sez. Un. del 10 aprile 2012 n. 5771 (il precedente articolo può essere letto qui) resta da chiedersi perchè si continua a sostenere il contrario.
Cassazione civ. sez. Tributaria, del 26 settembre 2012 n. 16348
Con il secondo motivo si deduce che la iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti esecutivi, ma costituisce soltanto un mezzo di tutela del credito, e non può pertanto essere soggetta al limite previsto dall’art. 76 del d.P.R. 1973/602.
Per ragioni di priorità logica va prima esaminato il secondo motivo di ricorso, che è privo di fondamento e va rigettato alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, secondo la quale, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R.. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.
Poiché nel caso di specie è pacifico in atti che il debito del contribuente ammonta a euro 6.080,60, la relativa iscrizione ipotecaria non poteva essere effettuata.
Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del primo motivo di ricorso, atteso che la questione dell’efficacia esecutiva del ruolo, decorso un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento, resta superata dalla rilevata illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario.