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Opinioni

Domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) dell’attore o dell’opposto

La Cassazione del 22.12.2016 n. 26782 ha stabilito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo l’opposto la qualità di convenuto in senso formale la cd. reconventio reconventionis, (domanda riconvenzionale), per non essere tardiva, deve essere introdotta solo nella comparsa di risposta, ex art. 167 comma 2 cpc, e non nel corso del giudizio di primo grado (ex art. 183 comma 5 cpc), nello stesso tempo, però, essendo l’opposto attore in senso sostanziale, tale domanda deve costituire conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente.
A cura di Paolo Giuliano
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La domanda riconvenzionale nel giudizio di cognizione ordinario

Il codice di procedura prevede la possibilità (per l'attore e per il convenuto) di presentare delle domande riconvenzionali e/o di modificare nel corso del procedimento le richieste già presentate.

La domanda riconvenzionale ha una caratteristica peculiare: si innesta in un giudizio già iniziato (quindi, con un ambito definito) e la scelta di presentare (o meno) una domanda riconvenzionale è una valutazione discrezionale delle parti (infatti, nulla vieta di iniziare un autonomo procedimento avente ad oggetto la domanda riconvenzionale).

Alla base di tale potere (discrezionale) delle parti di presentare (o meno) una domanda riconvenzionale c'è l'esigenza 1) di evitare il moltiplicarsi di procedimenti giudiziari (che potrebbero essere risolti con un unica sentenza, basta pensare alla quantificazione dei reciproci debiti e/o crediti tra attore e convenuto; 2) di potersi difendere compiutamente quando l'esigenza deriva dalle dichiarazioni dell'altra parte processuale.

Da quanto detto, si nota immediatamente che la domanda riconvenzionale potrebbe essere legata al contesto del procedimento (potendo essere una normale evoluzione e/o completamento dello stesso) oppure è possibile che la domanda riconvenzionale sia completamente disancorata dalla contesto del procedimento.

Questo rapporto tra domanda riconvenzionale e procedimento è regolato dagli articoli 34 e  36 cpc.

I limiti (generali) della domanda riconvenzionale (Cass. civ. sez. III del 5 luglio 2018 n. 17612)

Risulta evidente che la domanda riconvenzionale può essere legata al procedimento instaurato dall'attore (ad esempio atto di citazione per la riconsegna di un immobile, si presenta una domanda riconvenzionale di usucapione del medesimo immobile), oppure essere completamente svincolata dal procedimento instaurato dall'attore (atto di citazione per il pagamento di un credito e domanda riconvenzionale per l'usucapione di un immobile).

In queste situazioni occorre valutare se sussistono dei principi (limiti) alla presentazione della domanda riconvenzionale.

L'azione riconvenzionale per essere ammissibile, deve dipendere da fatti che siano genericamente collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi o impeditivi o modificativi già introdotti nella causa sotto forma di eccezione.

In altri termini, la domanda riconvenzionale, ampia il rapporto processuale instaurato dall'attore con la proposizione di un'autonoma domanda che deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall'attore ovvero da quello che già appartiene alla causa quale mezzo di eccezione.

La dipendenza dal titolo si intende riferita a qualsiasi rapporto o situazione giuridica nella quale sia ravvisabile un "collegamento obiettivo" tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile il simultaneus processus in ordine alle due domande. (Cass. civ. sez. III del 5 luglio 2018 n. 17612).

La domanda riconvenzionale dell'attore

Di solito, la domanda riconvenzionale viene presentata dal convenuto, ma nulla esclude che l'esigenza di presentare una domanda riconvenzionale sorga a carico dell'attore del procedimento, in seguito alle difese del convenuto.

Il primo problema è se l'attore può proporre domande riconvenzionali sempre (anche in assenza di una domanda riconvenzionale del convenuto) oppure se l'attore può proporre domande riconvenzionali solo in presenza di una domanda riconvenzionale presentata dal convenuto e, quindi, se la domanda riconvezionale proposta dell'attore dipende (deriva) dalle richieste del convenuto.

Il principio che regola tale aspetto è riportato nell'art. 183 comma 5 cpc nella prima udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.

Quindi, nel giudizio di cognizione ordinario che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la cd. "reconventio reconventionis".

Quindi, l'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, in tale ipotesi, l'attore ha qualità di convenuto rispetto alla prima (cioè la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto).

Limiti alla domanda riconvenzionale dell'attore

Risulta evidente da quanto detto che la domanda riconvezionale dell'attore ha dei limiti, nel senso che è legata (o deriva) dalla domanda riconvenzionale del convenuto (o dalle difese del convenuto).

Infatti, anche se l'originario attore viene ad assumere la posizione di convenuto per effetto della riconvenzionale proposta dalla controparte, questo non può significare far assumere all'attore la posizione di convenuto in senso sostanziale, come tale assoggettabile al regime di cui agli artt. 36 e 167, comma 2, cod. proc. civ.

Infatti, la cd. reconventio reconventionis non è assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ai sensi delle norme di cui agli art. 36 e 167, comma 2, cpc, in quanto  è caratterizzata dal fatto che viene introdotta esclusivamente per l'esigenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto.

Ed è questa la ragione per cui l'art. 183 comma 5 cpc prevede che la cd. reconventio reconventionis debba essere formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In ogni altro caso, all'attore è inibito proporre nuove domande nell'udienza di trattazione, rispetto a quelle proposte nell'atto introduttivo della lite, come si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto.

Domande riconvenzionali dell'opposto e dell'opponente nell'opposizione a decreto ingiuntivo

Gli stessi principi sopra descritti sono applicabili anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Occorre, però, coordinare tali principi con la particolare posizione che assumono le parti (opposto ed opponente) in questo procedimento

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione.

Tale principio è, tuttavia, derogabile allorquando, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi in una posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, il cui ingresso nel medesimo processo sia stato consentito dal giudice.

Ne consegue che, rivestendo l'opposto la qualità di convenuto in senso formale, per non essere tardiva, la domanda riconvenzionale può essere introdotta solo nella comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 167 comma 2, e non nel corso del giudizio di primo grado.

Nello stesso tempo, però, essendo l'opposto attore in senso sostanziale, è evidente che l'eventuale reconventio reconventionis debba essere conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ai sensi dell'art. 183, comma 5, cpc, incorrendo altrimenti il medesimo nel divieto implicito menzionato nel 183 comma 5 cpc.

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa domanda proposta ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio , con la conseguenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mutamento quantitativo della domanda operato, nell'ambito dei rapporti di dare ed avere tra le parti di un medesimo contratto, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., seppure ancorato ad un titolo diverso, è da considerarsi connesso alla medesima situazione sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo;

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rivestendo l'opposto la qualità di convenuto in senso formale la cd. reconventio reconventionis, per non essere tardiva, deve essere introdotta solo nella comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 167 comma 2, e non nel corso del giudizio di primo grado, nello stesso tempo, però, essendo l'opposto attore in senso sostanziale, tale domanda deve costituire conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, ai sensi dell'art. 183, comma 5, cod. proc. civ.

Cass., civ. sez. I, del 22 dicembre 2016, n. 26782

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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