Controversie ordinarie in materia di locazione e comodato
L'art. 428 cpc prevede che alle controversie (ordinarie) in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418 ecc..
Secondo l'art- 416 cpc la costituzione del convenuto si effettua mediante il deposito di una memoria che deve contenere a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali.
L'art. 418 cpc completa il sistema delle domande riconvenzionali affermando che quando è proposta una domanda riconvenzionale ex art. 416 cpc il convenuto deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice di spostare la prima udienza.
Quindi, il convenuto in una controversie in materia di locazione o comodato se desidera proporre una domanda riconvenzionale deve eseguire due adempimenti: a) deve proporre la domanda di riconvenzionale con la memoria di costituzione, b) deve proporre istanza per lo spostamento della prima udienza.
Riconvenzionale predisposta dall'attore (cd reconventio reconventionis)
L'art. 416 e 418 cpc regolano l'ipotesi usuale che la domanda riconvenzionale è predisposta dal convenuto, ma nulla esclude che una riconvenzionale sia presentata dall'attore. E' opportuno immediatamente chiarire che gli obblighi imposti dall'art 416 e 418 cpc si applicano anche all'attore quanto, in seguito alle difese del convenuto, decide di presentare una domanda riconvenzionale.
Quindi, qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta "reconventio reconventionis") si applicano gli art. 416 e 418 cpc, atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 cpc impone di ritenere che l'attore é soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale.
Spostamento dell'udienza in mancanza dell'istanza di rinvio del convenuto
Non è regolata l'ipotesi in cui viene proposta la domanda riconvenzionale, ma non l'istanza di prima udienza e, contemporaneamente, il Giudice istruttore comunque sposta la prima udienza e l'altra parte non solleva nessuna eccezione sulla mancata istanza e sulla conseguenziale decadenza del convenuto relativamente alla domanda riconvenzionale.
Eventuale accettazione del contraddittorio dell'attore in mancanza dell'istanza di rinvio per la presentazione di una domanda riconvenzionale
Le ricostruzioni che sono state proposte sono sostanzialmente due:
- nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cpc l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cpc a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
- non c'è decadenza qualora l'attore compaia all'udienza senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale
L'accettazione del contradditorio può sanare la mancata istanza di rinvio in presenza di una riconvenzionale
Nel rito del lavoro, applicabile anche alle controversie relative alla locazione, comodato ecc. l'inosservanza da parte del convenuto, che abbia proposto ex art. 416 cpc, domanda riconvenzionale, dell'art. 418 cpc – il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza – non determina la decadenza stabilita "ex lege" qualora l'attore ricorrente compaia all'udienza originariamente stabilita ex art. 415 cod. proc. civ. ovvero alla nuova udienza di cui all'art. 418 cod. proc. civ. eventualmente fissata d'ufficio dal giudice, senza eccepire l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale.
Deve, inoltre, escludersi che l'istanza di fissazione dell'udienza rappresenti un elemento costitutivo della domanda riconvenzionale (tale che in suo difetto non possa neppure reputarsi proposta la domanda stessa), giacché l'istanza di fissazione concerne la "vocatio in jus" ed è, perciò, "esterna" rispetto alla proposizione della riconvenzionale, la quale, ai sensi dell'art. 416, secondo comma, cpc si realizza con la "editio actionis".
Cass., civ. sez. III, del 29 gennaio 2019, n. 2334