L'autografia del testamento olografo
Una delle caratteristiche principali del testamento olografo è quella relativa all'autografia dell'intero contenuto del testamento e della sottoscrizione del testamento. In modo più semplice, l'intero testamento deve essere scritto, datato e sottoscritto di pugno del testatore.
Ai fini dell'identificazione del requisito dell'autografia del testamento olografo, detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorquando l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore (Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2012 n. 9466).
La seconda caratteristica è data dal fatto che il testamento olografo (anche se testamento) è sempre una scrittura privata (non richiedendo la presenza del notaio ai fini della redazione, il notaio interviene solo in fase di pubblicazione del testamento e solo il verbale di pubblicazione del testamento è atto pubblico).
La contestazione dell'autenticità del testamento olografo
Preso atto che il testamento olografo (in quanto tale) è una scrittura privata, occorre osservare che quando si vuole far valere in un procedimento giudiziario una scrittura privata, colui che intende usare una scrittura privata in giudizio si espone all'eccezione relativa alla contestazione dell'autenticità della scrittura privata.
La contestazione dell'autenticità della scrittura privata (nell'ipotesi più semplice di produzione in giudizio di una semplice fotocopia della stessa) è quella del mero disconoscimento della fotocopia prodotta. Disconoscimento che potrebbe portare ad un giudizio di verifica dell'autenticità con onere della prova a carico di colui che intende avvalersi della scrittura privata.
Domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo
Quanto sopra detto presenta un'eccezione in materia di testamento olografo.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (15 giugno 2005, n. 12307) hanno stabilito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava sulla parte che contesta l'autenticità del testamento l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
La piana applicazione di tale principio comporta, ad un tempo, l'inapplicabilità delle norme sul procedimento di verificazione di scrittura privata e l'inversione dell'onere della prova, traslato dalla parte che fa valere il testamento olografo a quella che ne disconosce l'autenticità .
In concreto, quanto sopra detto comporta che
- quando viene depositato in un processo il verbale di pubblicazione di un testamento olografo (verbale contenente, oltre alla trascrizione della scheda, cioè¨ la riproduzione esatta e fedele di essa, anche la descrizione delle caratteristiche grafiche dell'originale, fatta dello stesso pubblico autore della trascrizione) con allegata la fotocopia della scheda testamentaria – avrebbe dovuto, anzichè limitarsi a semplicemente disconoscere l'autenticità del testamento olografo pubblicato (e cioè¨ l'autenticità della scrittura come di pugno della testatrice e la sottoscrizione), proporre egli stesso, un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura. Non avendolo fatto, cadono tutte le contestazione al testamento.
- Inoltre, la parte che intende provare la mancanza di autenticità del testamento olografo oltre a proporre la domanda di accertamento negativo, ai fini probatori, deve chiedere di acquisire al processo l'originale del testamento al fine di verificare la falsità dello stesso, in mancanza decade dalla prova.
Cass. civ. sez. II del 24 febbraio 2017 n 4848