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Divisione ed esecutività della condanna al pagamento del conguaglio

Cassazione 30.1.2019 n. 2537 Nella sentenza di divisione con assegnazione ex 720 cc la condanna dell’assegnatario al pagamento del conguaglio è provvisoriamente esecutiva – e quindi titolo esecutivo – quando, per mancata impugnazione del capo sull’assegnazione, quest’ultima sia divenuta definitiva, pure nel caso di impugnazione del capo sul conguaglio per la contestazione della sua spettanza o della sua entità.
A cura di Paolo Giuliano
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La divisione con pagamento del conguaglio                 

Può capitare che la divisione termini con l'obbligo posto a carico di uno dei condividenti di pagare agli altri condividenti una somma di denaro a titolo di conguaglio. Il motivo che giustifica la condanna al pagamento di un conguaglio deriva dalla differenza di valore tra beni assegnati e quota astratta, perché, ad esempio, un bene è indivisibile ed è assegnato per intero solo ad uno dei contitolari.

Condanna al pagamento del conguaglio e esecutività della sentenza

Il legislatore ha modificato l'art. 282 cpc che ha scisso il momento del passaggio in giudicato dal momento dell'esecutività della sentenza, prevedendo la provvisoria esecuzione delle sentenza (indipendentemente dal passaggio in giudicato della stessa).

Si ritiene che la provvisoria esecutività riguardi solo le sentenze dichiarative (come la condanna al pagamento di un debito o al risarcimento di un danno) e non le sentenze costitutive (come potrebbe essere la sentenza di divisione).

Una sentenza relativa alla divisione potrebbe essere dichiarativa o costitutiva, infatti, ha natura dichiarativa la sentenza di divisione, in riferimento all'effetto distributivo, (per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli)  a condizione che nella distribuzione dei beni comuni tra i condividenti le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; la sentenza di divisione  produce effetti costitutivi quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota.

Le diverse ricostruzioni sull'immediata (o meno) eseguibilità della condanna al pagamento del conguaglio divisionale

In presenza di una condanna la pagamento del conguaglio (derivante da una divisione) si pone il problema di stabilire se la condanna al pagamento del conguaglio è provvisoriamente esecutiva (indipendentemente)  dal passaggio in giudicato della divisione.

Le ricostruzioni non sono univoche, ma spaziano dalla tesi dell'immediata esecutività per ogni (capo di qualunque) sentenza di scioglimento di comunione, alla tesi che esclude l'esecutività.

La tesi del rapporto di dipendenza o sinallagmaticità

A ben guardare il rapporto tra l'assegnazione di un bene per intero  ad uno dei condividenti e la previsione di conguaglio a suo carico questo può essere descritto come attribuzione immediata dl bene, costituendo il secondo un credito dipendente, sussiste, cioè, un rapporto di dipendenza, che esula dalla vera e propria sinallagmaticità tra pagamento e assegnazione, per cui l'adempimento dell'obbligo di corresponsione del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione.

Il legame che tra divisione e conguaglio (che impedisce alla condanna al pagamento del conguaglio in una sentenza di divisione l'immediata esecutività) non deve essere solo quello della  sinallagmaticità (che corrisponde, in via approssimativa o meramente descrittiva, ad un'interdipendenza reciproca tra le due situazioni giuridiche, in modo che la realizzazione od esecuzione dell'una condiziona quella dell'altra), ma il legame tra due capi della medesima sentenza che impedisce l'esecuzione può essere anche di mera dipendenza.

Infatti, ogniqualvolta fra un capo costitutivo ed un capo condannatorio si ravvisi un nesso, quand'anche di intensità minore rispetto a quella sinallagmatica, per non essere la prestazione oggetto del secondo in grado di condizionare l'operatività del primo (sicché bene il diritto oggetto di assegnazione passa nella titolarità dell'assegnatario al momento della definitività della pronuncia e non è condizionato dall'adempimento delle obbligazioni riconosciute o poste in capo a lui), l'esigenza di non alterare l'equilibrio preesistente alla pronuncia fino alla definitività di quello derivante del nuovo assetto di interessi disegnato dalla pronuncia medesima è insita nel principio di parità delle armi delle parti nel processo (riconducibile agli artt. 111 e 24 della Carta fondamentale).

In base a questo non si potrebbe consentire una diversificazione dell'efficacia esecutiva tra le parti del medesimo rapporto innovato o costituito con l'unitaria pronuncia, in base alla quale costringere una delle parti stesse a patire anzitempo – cioè in forza di esecutività provvisoria e quindi rispetto alla definitività della sentenza – gli effetti a sé sfavorevoli della pronuncia, senza potere beneficiare di quelli favorevoli che dei primi costituiscono – anche solo nella sostanza – un corrispettivo, in quanto funzionalizzati a compensarli, anche se non proprio a costituirne la controprestazione in senso tecnico.

Passaggio in giudicato dell'assegnazione e passaggio in giudicato della condanna al pagamento del conguaglio

Un capo con efficacia costitutiva  (quello  sull'assegnazione  all'unico condividente) ed un capo con efficacia condannatoria (obbligo di versare il conguaglio), benché non condizioni sinallagmaticamente il trasferimento, costituisce parte integrante del nuovo assetto di interessi disegnato in via costitutiva dall'assegnazione dell'unico bene ad uno solo dei condividenti, tanto da potersi atteggiare, a corrispettivo del riconoscimento della proprietà piena ed esclusiva del bene in capo all'assegnatario.

Va allora escluso che, nella sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione ai sensi dell'art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo possa integrare una condanna suscettibile di esecuzione provvisoria e, quindi, essere azionato come titolo esecutivo prima della  definitività  dell'assegnazione in dipendenza del passaggio in giudicato della relativa statuizione.

A diversa conclusione sarebbe stato necessario giungere, naturalmente, ove il giudizio di scioglimento di divisione si fosse concluso con ordinanza ai sensi dell'art. 789 cod. proc. civ. in assenza di contestazioni: in tal caso, l'impossibilità, per le parti, di rimettere in discussione quanto consacrato nell'ordinanza che aveva ratificato il loro accordo (fatta salva l'ipotesi in cui erroneamente il giudice, pur in presenza di contestazioni, le avesse colpevolmente ignorate, così che in tal caso il provvedimento, sebbene rivestito dalla forma dell'ordinanza, avrebbe avuto il contenuto sostanziale di una sentenza e sarebbe allora stato suscettibile dei normali rimedi impugnatori) avrebbe consentito di qualificare definitivo il relativo assetto di interessi ed imposto l'immediata eseguibilità di tutto quanto previsto nel progetto di divisione condiviso dalle parti, così allora attribuendosi a quell'ordinanza – ma appunto solo a quella – l'efficacia di titolo esecutivo immediatamente azionabile, perché definitivo.

Passaggio in giudicato dell'assegnazione, ma non della condanna al pagamento del conguaglio

Il principio che esclude a priori un'esecutività immediata del capo di condanna al conguaglio prima della definitività di quello sull'assegnazione, non esige, per l'esecutività, la definitività di entrambi.

Infatti, detto principio, impone l'esecutività del capo sul conguaglio al momento in cui avesse conseguito definitività quello sull'assegnazione, ma non impone per l'esecutività del capo sulla condanna anche al passaggio in giudicato del capo sulla condanna, se è passato in giudicato il capo sull'assegnazione;

Per cui se il capo della sentenza di scioglimento della divisione relativo all'assegnazione è divenuto definitivo, poiché l'appello  aveva investito questioni diverse dall'assegnazione , e cioè aveva contestato solo l'entità del conguaglio stesso, ne consegue che venuto meno l'impedimento, dovuto al conseguimento della definitività del capo sull'assegnazione, si riattiva la piena operatività dell'ordinario regime dell"esecutività propria di ogni sentenza di condanna, anche se impugnata.

Quindi, nella sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione ai sensi dell'art. 720 cod. civ. il capo di condanna dell'assegnatario al pagamento di conguaglio a favore dell'altro condividente integra una condanna provvisoriamente esecutiva – e quindi valido titolo esecutivo per l'esecuzione – quando, per mancata impugnazione del capo sull'assegnazione, quest'ultima sia divenuta definitiva, pure nel caso di impugnazione del capo sul conguaglio per la contestazione della sua spettanza o della sua entità.

Cass., civ. sez. III, del 30 gennaio 2019, n. 2537     

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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