Sentenza esecutiva e provvisoriamente esecutiva
Ottenuta la sentenza si potrebbe pensare che il procedimento giudiziario è chiuso, in realtà la chiusura del procedimento si ha solo quando la sentenza è passata in giudicato (cioè sono conclusi l'appello e il ricorso in cassazione). Con la chiusura del procedimento giudiziario la sentenza passa in giudicato diventando eseguibile.
Il legislatore per evitare il ricorso a dilatori procedimenti di revisione della sentenza ha imposto la provvisoria esecutività della stessa ex art. 282 cpc.
Discorso diverso dall'esecuzione (definitiva o provvisoria) della sentenza è quello relativo alla sentenza condizionata o subordinata.
Statuizioni subordinate o condizionate presenti nella sentenza
L'esempio classico che viene individuato per rappresentare una sentenza condizionata è quello relativo ad una sentenza ex art. 2932 cc che trasferisce la proprietà di un bene, ma che è subordinata al pagamento del prezzo dello stesso. In una situazione simile, l'eventuale esecutività della sentenza non elimina la condizione, infatti non è pensabile che un soggetto possa perdere la proprietà del bene e non ottenere corrispettivo (prezzo). Un'ipotesi simile è quella del pagamento del riscatto nella prelazione.
Resta da chiedersi se questa condizione sussiste anche in presenza dell'obbligo di pagare il conguaglio nella divisione
Il conguaglio e la divisione
La divisione discende dall'esercizio di un diritto potestativo (riconosciuto a tutti i contitolari del bene comune) che consiste nello scioglimento della comunione. Una conseguenza della divisione può essere l'obbligo posto a carico di uno dei condividenti di pagare un conguaglio di denaro a favore di uno degli altri condividenti.
Il conguaglio che deriva dalla divisione ha la funzione di rendere omogeneo il valore delle quote ereditarie e quello delle porzioni assegnate.
Il pagamento del conguaglio e la sentenza di divisione
Chiarita la funzione del conguaglio resta da valutare come può essere ottenuto l'adempimento dell'obbligo di pagare il conguaglio:
- se l'adempimento dell'obbligo di pagare il conguaglio può essere perseguito dai condividenti creditori (cioè quelli che dovranno ricevere il pagamento del conguaglio) solo con i normali mezzi previsti dall'esecuzione forzata, senza che il mancato pagamento del conguaglio influenzi gli effetti della sentenza di divisione dei beni;
- oppure, se il pagamento del conguaglio può essere imposto subordinando la divisione (e, quindi, l'attribuzione del bene specifico al posto della quota) al pagamento del conguaglio, raggiungendo il risultato secondo il quale, in assenza del pagamento del conguaglio non si realizza la divisione.
Impossibilità di subordinare gli effetti della divisione al pagamento del conguaglio divisionale
Tra le due ricostruzioni si tende a seguire la prima: il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l'effetto traslativo dell'assegnazione al pagamento del conguaglio.
I motivi a sostegno di tale ricostruzione sono sostanzialmente questi:
- la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo (riconosciuto ai contitolari del bene) allo scioglimento della comunione;
- se la sentenza di divisione e per la precisione se l'effetto della sentenza di divisione fosse subordinato al pagamento di un conguaglio, la parte assegnataria del pagamento del conguaglio potrebbe astenersi sine die, ponendo così nel nulla tanto l'effettività della divisione quanto il provvedimento del giudice;
- l'adempimento dell'obbligo di pagare il conguaglio (— al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza) — non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere perseguito dagli altri condividenti solo con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni, anche perché colui che deve ricevere il pagamento del conguaglio è tutelato dal legislatore con l'art. 2817, n. 2 c.c., che attribuisce ai condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l'ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti che devono pagare il conguaglio
Il pagamento del conguaglio è un obbligo posto solo nell'interesse dell'altro condividente, che deve ricevere il conguaglio e non di un onere che l'assegnatario (colui che deve pagare), deve adempiere per conseguire definitivamente l'assegnazione del bene comune in proprietà esclusiva.
Inoltre il conguaglio costituisce un effetto legale secondario della divisione mediante conguagli, effetto che, dipendendo unicamente dalla legge e non dal giudice o dalla volontà dell'una o dell'altra parte, non gode di autonomia logico-giuridica e si sottrae, pertanto, a quella forma indiretta di disposizione costituita dal giudicato interno.
Cass., civ. sez. II, del 23 gennaio 2017, n. 1656