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Divisione e diritto all’assegnazione del bene indivisibile

La Cassazione del 25.5.2016 n. 10856 ha stabilito che l’art. 720 cc, nel disciplinare l’ipotesi in cui l’immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile, configura la vendita all’incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi del diritto all’attribuzione dell’intero bene: sicché, in presenza di una richiesta di assegnazione del bene indivisibile, il giudice non può che disporre provvedendo all’assegnazione del compendio e alla liquidazione del relativo conguaglio.
A cura di Paolo Giuliano
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Bene indivisibile

Può capitare che nell'insieme dei beni da dividere sia compreso un bene indivisibile. si è molto discusso sulla nozione di indivisibilità (da un lato) e do comoda divisibilità (dall'altro), si tratta di due facce della stessa medaglia. In realtà è opportuno sottolineare che oltre all'individuazione del contentuto della nozione indivisibilità, si cerca, di volta in volta, di individuare quali ipotesi concrete possono essere ricomprese nell'indivisibilità.

Infatti, un bene è indivisibile quando non è fisicamente frazionabile, (c.d. indivisibilità di fatto), ma un bene è indivisibile anche quando, (indivisibilità giuridica) in seguito al frazionamento, non può più essere destianto all'uso originario, inoltre, un bene è indivisibile anche quando il frazionamento non può avvenire perchè non potranno essere ottenuti i provvedimenti edilizi necessari.

Sussiste, inoltre, indivisibilità quando è impossibile realizzare delle porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, (il godimento autonomo non deve essere compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi); un bene è indivisibile anche quando la divisione richiede la necessità opere complesse e/o di notevole costo; oppure, quando in seguito alla divisione, le singole parti suddivise subiscono un deprezzamento del valore rispetto al valore dell'intero bene.

E', invece, divisibile, un bene che in seguito alla divisione non è immediatamente godibile in modo autonomo, ma rischiede opere per la fruizione separata.

Il diritto all'assegnazione del bene indivisibile ex art. 720 cc

In presenza di beni indivisibili il codice prevede ex art. 720 cc che i beni indivisibili devono essere compresi  per intero preferibilmente, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei contitolari aventi diritto alla quota maggiore, oppure, nella porzione del contitolare (o dei contitolari) che ne richiedono (anche congiuntamente) l'attribuzione. Se nessuno dei contitolari è richiede l'assegnazione, si fa luogo alla vendita all'incanto.

La scelta di inserire il bene nella porzione del contitolare con quota maggiore è un criterio legale, che, ovviamente, non può essere seguito quando tutti i contitolari hanno quote uguali (ad es. due fratelli con quote uguali,  che vogliono dividere l'unico immobile, uno chiede l'attribuzione l'altro non richiede l'attribuzione).

L'inserimento del bene indivisibile nella porzione del contitoalre che ha la quota maggiore, probabilmente non può essere seguito quando uno (o più di uno) degli altri contitoalri richiede l'espressamente l'atribuzione del bene.

La possibilità che un bene indivisibile sia inserito nelle porzioni di più soggetti e, quindi, sostanzialmente, resti in comune (tra coloro che richiedono l'attribuzione el bene indivisibile) non deve sembrare assurda, in quanto è perfettametne compatible con le divisioni parziarie o incomplete.

Principi che regolano l'assegnazione del bene indivisibile ex art. 720 cc

La proposizione di domanda di assegnazione del bene indivisibile da parte di uno solo dei condividenti impone al giudice di primo grado di provvedere nel senso dell'attribuzione alla parte che ha effettuato la richiesta dei beni, insuscettibili di comoda divisione, oggetto del giudizio di scioglimento della comunione.

Infatti, l'art. 720 c.c., nel disciplinare l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile, configura la vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero: sicché, in presenza di una richiesta nel senso indicato, il giudice non può che disporre provvedendo all'assegnazione del compendio e alla liquidazione del relativo conguaglio.

In presenza di una richiesta di attribuzione dell'intero da parte di uno solo dei condividenti, il successivo provvedimento del giudice di merito di assegnazione del bene può essere posto in discussione per l'erroneità del criterio adottato dallo stesso nell'individuazione del soggetto attributario del bene.

L'elemento decisivo per far prevalere il diritto ad avere l'assegnazione dell'intero compendio (e l'elemento che permette di individuare il soggetto titolare di tale diritto) è il fatto che al momento della decisione da parte del giudice solo uno dei condividenti si sia attivato processualmente a tal fine. L'attribuzione spetta infatti a quest'ultimo: sia che il giudice abbia correttamente provveduto all'assegnazione in suo favore; sia che il giudice abbia erroneamente statuito nel senso di attribuire il bene alla parte che non ne aveva fatto richiesta (potendosi impugnare la sentenza sul puto).

Se così non fosse, il diritto a conseguire l'attribuzione del bene dipenderebbe non già dalla proposizione di una richiesta di assegnazione da parte dell'unica parte che si sia attivata in tal senso – come è nella logica che sottende la disciplina dell'art. 720 c.c. – ma dal dato della mera impugnazione della sentenza con cui si sia disposto in ordine all'attribuzione del bene: giacché basterebbe tale impugnazione per rimettere in gioco i condividenti che abbiano mancato di proporre domanda di assegnazione al primo giudice.

Individuazione del soggetto a cui assegnare il bene in presenza di più richieste

Resta da valutare su quali basi il giudice deve scegliere il soggetto a cui assegnare il bene da dividere se, ad esempio, le richieste di assegnazione sono numerose. Sul punto la Cass., civ. sez. II, del 31 marzo 2017, n. 8514 ha stabilito che  la scelta tra coloro che ne richiedono l'attribuzione è rimessa, ai sensi dell'art. 720 cc. al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all'incanto trova applicazione solo ove non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, senza che, peraltro, l'individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra coeredi ( Cass.19.5.2015 n.10216). Cass., civ. sez. II, del 31 marzo 2017, n. 8514.

Preclusioni processuali e richiesta di assegnazione del bene da dividere

Questi principi valgono anche in presenza della regola per la quale la richiesta di attribuzione di beni determinati può essere proposta per la prima volta anche in appello, per cui è incontestabile che la domanda di assegnazione dell'intero compendio immobiliare può essere formulata anche nell'udienza di precisazione delle conclusioni avanti al tribunale.

Cass., civ. sez. II, del 25 maggio 2016, n. 10856 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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