Le regole della successione
La successione, cioè il trasferimento dei beni (attivi e passivi) da un soggetto defunto ad un soggetto vivo, può avvenire solo in base ad un testamento, (olografo o pubblico), in questa ipotesi è il de cuius che individua le modalità con le quali la sua successione deve essere regolata e sceglie i suoi successori oppure (quando manca in tutto o in parte un testamento) in base alle norme previste dal legislatore (c.d. successione ab intestato) quando, appunto, la successione non è regolata dal testamento del de cuius.
E' vero che ogni soggetto ha il diritto di regolare la sorte dei beni per il periodo successivo alla propria morte, ma può farso esclusivamente con le forme previste dal legislatore (testamento, in mancanza legge).
Resta da chiedersi per quale motivo il legislatore ha scelto solo queste due modalità di devoluzione dell'eredità e quale norma è posta a salvaguardia del principio dell'esclusiva devoluzione ereditaria riservato solo al testamento o alla legge.
I motivi che hanno portato alla regola "l'eredità si devolve solo per legge o testamento"
Uno dei motivi individuati a fondamento della regola che esclude atti diversi dal testamento per regolare la successione viene individuato nell'esigenza di salvaguardare la possibilità di "ripensamento" del testatore. Infatti, il testatore è sempre libero di revocare, cancellare o modificare il suo testamento, questa libertà non potrebbe essere garantita se la successione viene regolata con un contratto (inter vivos) stipulato tra futuro de cuius e futuri eredi, in situazione simile tale contratto potrebbe essere eliminato o modificato solo con il consenso di tutte le parti contrattuali.
Altro motivo potrebbe essere quello di evitare che il testatore subisca pressioni da parte di terzi durante le decisioni relative alla sorte dei suoi beni dopo la sua morte ed, di converso, evitare che il futuro erede faccia affidamento su una (eventuale) futura eredità.
Ed, infine, si potrebbe anche rilevare che tale regola impedisce al (futuro) erede si compiere atti relativamente ad una eredità non ancora aperta.
Il divieto del patto successorio
A tutela di questi principi è stato previsto l'art. 458 cc secondo il quale sono patti successori nulli le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta.
Quanto un atto inter vivos è un patto successorio
Per stabilire se una determinata pattuizione ricade sotto la sanzione della nullità ex art. 458 c.c. occorre accertare:
- 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
- 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione;
- 3) se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa;
- 4) se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa" (cioè produrrà effetti dopo la morte del de cuius).
Tipologia di patti successori: il patto dispositivo
L'art. 458 c.c. vieta il cosiddetto patto successorio dispositivo, riscontrabile quando l'oggetto del contratto è stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione.
La norma accomuna sotto la sanzione di nullità anche i patti dispositivi, pur non costituendo questi propriamente negozi mortis causa, atteso che essi non regolano la devoluzione dell'eredità, ma presuppongono che la stessa si svolga secondo le sue regole. La nullità colpisce, peraltro, anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che, cioè, obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria.
Divisione di una futura eredità e l'accordo di resta non dividere una futura eredità
Rientra in questa figura di patto successorio l'accordo con il quale i futuri eredi si dividono un appartamento facente parte di una successione non ancora aperta, come l'ipotesi in cui i futuri eredi si obbligano a posticipare (o a non chiedere) la divisione dei beni facenti parte di una eredità non ancora aperta, fino a al verificarsi di altri eventi.
Oggetto di questo accordo sono chiaramente beni compresi in una eredità (non accora aperta) ed, in particolare, l'accordo sullo stato di indivisione ha ad oggetto diritti spettanti a due soggetti e derivanti da una futura successione (non aperta).
Dunque, configura un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c. l'atto con il quale due soggetti, nella specie, fratello e sorella, si attribuiscano le rispettive quote della proprietà di un immobile oggetto di futura comunione ereditaria, con l'intento di disporre dei diritti che ai sottoscrittori potrebbero spettare sulla successione non ancora aperta del loro genitore. Dà parimenti luogo ad un invalido patto successorio dispositivo l’accordo stipulato fra gli aspiranti coeredi di rimanere in comunione, ex art. 1111 cc comma 2.
Cass., civ. sez. III, del 15 luglio 2016, n. 14566