Parcellizzazione o frazionamento del credito
Al creditore è stato imposto l'obbligo di non frazionare il credito, si tratta del principio il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, non si tratta di un divieto assoluto, ma di un divieto che può essere derogato quando se tale operazione non comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore e non è giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito.
La ratio della norma è chiara evitare il moltiplicarsi di procedimenti giudiziari (che determinano una rallentamento della macchina della giustizia processuale) ed evitare un aggravio (economico) della posizione del debitore.
Credito unico
Il principio appare di facile applicazione quando si è in presenza di un credito unico. Resta da valutare se il medesimo principio si applica anche quando si è in presenza di crediti diversi compresi nel medesimo titolo esecutivo.
Più crediti compresi in un unico titolo esecutivo e in un unico precetto
Può capitare che il creditore riesca ad ottenere un unico titolo esecutivo per diversi crediti (con titoli diversi) ad esempio un unico decreto ingiuntivo per diversi crediti (oneri condominiali e pagamento di alimenti non versati). In queste situazioni ci si chiede se il creditore (dopo aver ottenuto un uncio titolo esecutivo comprensivo di crediti aventi titoli diversi) possa chiedere il pagamento separato dei diversi crediti in base ai diversi titoli.
Il principio del divieto di frazionamento del credito si applica anche il creditore decide di agire esecutivamente in modo parcellizzato per il recupero di distinti crediti fondati sul medesimo titolo esecutivo, si tratta di una condotta parimenti abusiva alla luce del principio affermato da Cass. n. 8576/2013, secondo cui "ben può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito".
Integrazione delle voci del precetto e le spese successive al precetto
Può capitare che il precetto non contenga tutte le voci del credito, infatti, potrebbe accadere che il creditore non inserisca nel precetto le spese di registrazione del titolo esecutivo non ancora liquidato oppure potrebbe accadere che il precetto sia stato calcolato in difetto a favore del debitore.
Per poter valutare come si deve comportare il creditore occorre osservare che la quantificazione delle spese contenute nel precetto non sono una auto-limitazione del credito.
Il creditore che intima al proprio debitore il pagamento di un determinato importo, notificandogli l'atto di precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., non opera alcuna "autolimitazione" (come se si trattasse di una domanda avanzata nel processo di cognizione), ma liquida il preteso credito per capitale, interessi e spese sulla base di una propria interpretazione del titolo esecutivo vantato.
Il debitore può contestare tale esplicazione – con opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, a seconda del vizio denunciato – fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare anche d'ufficio la correttezza dei calcoli esposti e, in definitiva, la congruenza tra titolo esecutivo azionato e importo nel complesso precettato.
D'altra parte, il creditore che abbia eseguito il pignoramento sulla base dell'importo indicato nel precetto può pur sempre far valere ulteriori crediti frattanto maturati, spiegando autonomo ricorso per intervento nel procedimento esecutivo già avviato, ex art. 499 c.p.c., secondo le forme e i tempi rispettivamente stabiliti dal codice di rito per ciascuna tipologia di esecuzione forzata (v. Cass. n. 3656/2013).
Se questi sono i principi applicabili, il creditore non potrà predisporre un nuovo precetto per integrare il precetto originario, in quanto si violerebbe il divieto di frazionamento del credito. La situazione è ancora più evidente se si pensa all'ipotesi in cui il debitore paga spontaneamente quando indicato nel precetto
In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute.
Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo, che a sua volta trova fondamento nel noto arresto di Cass., Sez. Un., n. 23726/2007 sul divieto di frazionamento del credito.
Cass., civ. sez. III, del 23 agosto 2018, n. 20994