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Verifica della sottoscrizione apposta su una scrittura privata (testamento olografo)

Cassazione 6.3.2019 n 6460 Il giudice di appello (correttamente) ha ritenuto che per la verifica della sottoscrizione di un testamento dovesse attribuirsi prevalenza alle scritture di comparazione delle quali si era avvalso il CTU (firma del consenso informato e firma sulla della carta di identità), in quanto erano valorizzati gli elementi che consentivano di affermarne la loro sicura riferibilità alla de cuius e la loro vicinanza cronologica alla data del testamento.
A cura di Paolo Giuliano
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Esempio di grafia 'inanellata'
Esempio di grafia ‘inanellata'

Sottoscrizione di una scrittura privata

Quando un documento viene sottoscritto, l'autore della firma si appropria del contenuto del documento. Se il documento è un contratto, con la sottoscrizione del contratto l'autore della firma diventa una parte del contratto subendone gli effetti positivi e negativi, con la sottoscrizione del testamento (olografo) l'autore della sottoscrizione detterà le regole per disporre del proprio patrimonio nel momento in cui avrà cessato di vivere, con la sottoscrizione di una procura, di norma, l'autore della sottoscrizione concedere ad un terzo il potere rappresentativo.    

Verifica della sottoscrizione                             

Quando una scrittura privata semplice (cioè non autenticata) viene portata in un procedimento giudiziario può l'attribuzione della sottoscrizione può essere contestata e, di conseguenza, può sorgere l'esigenza di  verificare se la sottoscrizione è attribuibile (o meno) ad una data persona.

Il procedimento di verificazione di cui agli art.214 e 215 cod. proc. civ. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso.

In queste situazioni l'art. 217 cpc prevede che quando è chiesta la verificazione della sottoscrizione,  il giudice istruttore potrà effettuare tale verifica mediante il confronto tra la sottoscrizione contestata e altre sottoscrizioni non contestabili (in quanto c'è certezza della provenienza).

Quindi il giudice istruttore indica un  termine entro cui effettuare il deposito di eventuali altri documento sottoscritti (da usare come elementi di verifica e comparazione tra le diverse sottoscrizioni).

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

Scelta dei documenti da usare per la comparazione

Il  giudice di merito ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione.

In applicazione del più generale principio secondo cui spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

Il giudice non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento della autenticità, essendo utilizzabili, per il cosiddetto principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione.

L'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento espresso ovvero tacito per non esserne stata mai contestata l'autenticità.

Principio della riferiiblità certa della sottoscrizione e principio della vicinanza cronologica della sottoscrizione

Quanto sopra detto deve essere integrato da altri due principi:

a) il principio della sicura riferibilità della sottoscrizione (da usare come comparazione) alla persona che avrebbe sottoscritto il documento  da verificare

b) il principio della vicinanza cronologica della scrittura da usare come comparazione alla data del  documento contestato

Documenti da usare come comparazione sicuramente riferibili ad una data persona

La riferibilità del documento da usare come elemento di comparazione alla persona che ha sottoscritto il documento da verificare si ha

  • se il documento da usare come elemento di comparazione è riconosciuto come autentico dalle parti
  • se il documento da usare come elemento di comparazione è riconosciuto come autentico da una sentenza
  • se il documento da usare come elemento di comparazione è contenuto in un atto pubblico

Si potrebbe sostenere che sono sicuramente riferibili ad una persona solo i documenti pubblici, in realtà il requisito della sicura riferibilità di un documento ad una data persona non si trae -per forza – solo da un atto pubblico.

Infatti, basta avere la certezza che la firma è sicuramente riferibile ad una data persona in quanto, ad esempio, apposta su documenti, sottoscritti in presenza di pubblici ufficiali come può essere la firma apposta sulla carta di identità e la firma su una cartella medica per il consenso informato da rilasciare prima di una operazione medicata

La sicura riconducibilità alla sottoscrizione apposta su un documento, quindi, può essere desunta anche dalle modalità con le quali viene rilasciato  il documento, infatti, la certa riferibilità si può dedurre dalle norme che presiedono al rilascio del documento, come l'obbligo che la sottoscrizione avvenga alla presenza del pubblico ufficiale addetto al relativo procedimento amministrativo.

Documenti da usare come comparazione non coevi rispetto al documento da verificare

Le scritture da usare come raffronto devono essere, per quanto possibile, coeve alla scrittura della quale si contesta l'autenticità, il motivo è di facile spiegazione, nel corso del tempo la scrittura di una persona cambia (si evolve o si deteriora) anche in funzione dell'età e delle diverse esperienze di vita.

Quindi, il tratto grafico può variare nel tempo e l'apparente differenza (presente in documenti lontani nel tempo) si può anche giustificare con il naturale rallentamento della grafia, coerente con il progressivo invecchiamento proprio di ogni soggetto, ecco perché occorre usare per il raffronto documento contemporanei o vicini nel tempo.

Cass., civ. sez. II, del 6 marzo 2019, n. 6460     

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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