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Una borsa di studio non elimina l’obbligo di mantenimento per il figlio

L’obbligo del mantenimento per i figli maggiorenni (in caso di separazione o divorzio) termina solo in presenza di una retribuzione corrisposta per un lavoro prestato e non in presenza di altre entrate (borse di studio) che hanno solo una funzione di rimborso delle spese sostenute per studiare. La diversa funzione dell’entrata può legittimare il diritto al rimborso o alla restituzione del mantenimento versato ma non dovuto.
A cura di Paolo Giuliano
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L'obbligo del mantenimento dei figli, a carico dei genitori separati o divorziati, nasce (ed è dovuto) per il semplice fatto di averli generati, quest'obbligo prima che giuridico discende da un dovere morali e sociali e "sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda" (Cass. civ. sez. I, del 11 settembre 2012 n. 15162) è la base della famiglia.

La base giuridica del diritto al mantenimento sono sempre gli art. 147 c.c. "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis c.c. "Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni"

Nella nozione di  figli rientrano i figli di entrambi i coniugi non i figli di uno solo dei coniugi, inoltre, la medesima nozione di figli presuppone il riconoscimento del figlio.

E' opportuno sottolineare che mentre l'art. 147 c.c. fa riferimento all'obbligo dei genitori di mantenere i figli, l'art. 315 bis c.c. fa riferimento al diritto del figlio di essere mantenuto, la scelta del legislatore di correlare l'obbligo del genitori con il diritto dei figli non è casuale, ma è una scelta voluta a tutela dei figli.

Inoltre, è  opportuno sottolineare che mentre l'art. 147 c.c. fa riferimento ai coniugi (genitori coniugati) l'art. 315 bis c.c. fa riferimento solo al diritto del figlio di essere mantenuto, indipendentemente, dall'esistenza (o meno) del  rapporto di coniugio i genitori. Quindi i figli hanno sempre il diritto al mantenimento. Il problema, semmai, è l'opposto, comprendere quando termina il dovere del mantenimento.

Il mantenimento dei figli non termina con il raggiungimento della loro maggiore età di questi ultimi, ma l’obbligo del mantenimento continua fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti.

Da quanto detto quindi, si deduce che la cessazione dell’obbligo di mantenimento non è automatico al raggiungimento della maggiore età, ma, soprattutto, (in altri termini), di fatto, si potrebbe anche sostenere che non c’è un limite di tempo certo superato il quale l’obbligo di mantenimento cessa automaticamente.

Prima di individuare uno dei possibili momenti in cui l'obbligo del mantenimento cessa, occorre ripetere che in caso di separazione e divorzio il genitore obbligato al mantenimento non deve assolutamente procedere ad una auto-sospensione del mantenimento, ma deve richiedere l'eliminazione o la riduzione del mantenimento al Tribunale.

Il pagamento del mantenimento non dovuto, tra la data della domanda di riduzione del mantenimento e la data del provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizza la riduzione o l'eliminazione del mantenimento possono essere restituite al coniuge.

Il mantenimento dei figli è dovuto fino al raggiungimento della maggiore età dello stesso e anche successivamente, fino a quando il figlio non diventa autonomi economicamente. Solo quando il figlio maggiorenne diventa autonomo economicamente cessa l'obbligo del mantenimento.

Il problema diventa, allora, definire, quando un soggetto è autonomo economicamente, la questione non è solo relativa al quantum percepito, cioè se il quantum è sufficiente per rendere un figlio autonomo, ma la questione riguarda anche la natura giuridica delle somme percepite, in modo più semplice, la riscossione di una borsa di studio è un reddito idoneo  per fare considerare estinto l'obbligo del mantenimento oppure è necessario percepire delle entrate che abbiano la natura giuridica di vero e proprio stipendio ?

La differenza (potrebbe anche non consistere nella quantum percepito) ma la differenza consiste nel fatto che la borsa di studio è un sostentamento allo studio (o un rimborso per le spese che si fanno per studiare) mentre lo stipendio è il corrispettivo per la propria attività lavorativa. Ecco, quindi, che in un caso, manca una attività lavorativa esercitata al fine di essere economicamente indipendenti (studio – borsa di studio), nell'altro, infine, si è in presenza di una vera e propria attività lavorativa (che potrebbe avere anche finalità di formazione) e retribuita a tal fine.

Cass. civ. sez I, del 22 maggio 2014 n. 11414 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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