Assegnazione della casa familiare e il trasferimento dell'immobile
Anche se la casa familiare viene assegnata ad uno dei coniugi o ano dei duce conviventi, questa assegnazione non esclude che la casa possa essere venduta (volontariamente o coattivamente) oppure possa essere oggetto di un procedimento di divisione.
Il terzo che diventa titolare del diritto di proprietà della casa familiare può trovarsi in diverse situazioni rispetto il diritto di abitazione: a) deve valutare l‘opponibilità del diritto di abitazione, b) potrebbe avere interesse a valutare l‘inesistenza (originaria o sopravvenuta) del diritto di abitazione; c) potrebbe avere l'interesse a chiedere l'indennità di occupazione se l'abitazione è effettuata senza titolo.
Diritto all'accertamento dell'inefficacia dell'assegnazione
Il terzo ha il diritto (derivante da un principio generale) di iniziare un giudizio ordinario con il quale il terzo, agendo nei confronti dell'occupante, ottenga accertamento dell'inefficacia (originaria o sopravvenuta) del provvedimento di assegnazione della casa.
Legittimati a partecipare alla causa di accertamento dell'inefficacia del diritto di abitazione
Il primo problema che il terzo proprietario di un immobile con diritto di abitazione deve affrontare per iniziare una causa per accertare l'inesistenza originaria o sopravvenuta del diritto di abitazione è quello relativo all'individuazione della controparte: è controparte solo il titolare del diritto di abitazione oppure anche il coniuge non assegnatario (visto che si tende a modificare le condizioni della separazione, titolo del diritto di abitazione).
La scelta se l'azione di accertamento e condanna proposta del terzo, tesa a far emergere l'inefficacia del diritto stesso, debba rivolgersi contro entrambi gli originari coniugi o conviventi, oppure contro solo quello che tra essi (al di fuori di casi specifici di affidamento condiviso) occupi l'immobile cade sulla seconda opzione (solo sul coniuge o convivente che occupa l'immobile).
Resta ferma, ovviamente, la possibilità dell'intervento volontario dell'altro partner ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., nonché resta il dato di fatto per cui il rilascio della casa, pronunciato inter alios, può «incidere sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio.
Accertamento dell'inefficacia dell'assegnazione e condanna al rilascio e al pagamento dell'indennità di occupazione
Occorre anche comprendere se l'azione di rilascio dell'immobile (e di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione) devono essere precedute dall'accertamento dell'inefficacia (originaria o sopravvenuta del titolo)
Per poter rispondere al quesito occorre osservare che se da un lato l'azione di revisione delle condizioni di gestione della crisi della famiglia o delle convivenze è diversa dall'azione di condanna al rilascio e di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, dall'altro il terzo proprietario dell'immobile è estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza.
Questo comporta che la proposizione della domanda di accertamento del terzo, per essere questi estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza,
- non soffre i limiti temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione della crisi familiare
- la non riconducibilità agli schemi processuali dettati per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio deriva la piena soggezione delle domande del dal terzo innanzi al tribunale monocratico deputato a trattare le azioni in tema di proprietà,
- inoltre, in base al principio generale della libera cumulabilità delle domande , il terzo potrà agire per accertamento dell'insussistenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di assegnazione, ma potranno proporsi in un unico contesto le domande di consegna e di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, oltre eventualmente, ricorrendone i presupposti il risarcimento dei danni; anzi, le domande in questione dovranno proporsi cumulativamente, »al fine di evitare abusi del processo.
- la domanda di accertamento d'insussistenza originaria o sopravvenuta dei presupposti per l'assegnazione può anche essere implicita nella domanda di rilascio e di pagamento dell'indennità
Pagamento dell'indennità di occupazione e individuazione del dies a quo dell'obbligo di pagamento
Quanto all'individuazione del dies a quo (costituzione in mora, dalla domanda giudiziale o dal giudicato) per l'inizio dell'obbligo di pagamento dell'indennità di occupazione illegittima,
L"obbligo della riconsegna in generale nasce dalla legge, per cui l'occupante è tenuto ad adempiervi senza particolare sollecitazione, anche se per alcune tipologie di obbligazioni restitutorie, in particolare in caso di indeterminazione del termine, la disciplina normativa della mora rimanda all'esigenza di un'intimazione o richiesta (nelle forme stabilite dall'art. 1219 cod. civ.).
In ogni caso, la natura dichiarativa dell'azione volta a far emergere il venir meno delle esigenze che hanno condotto all'assegnazione della casa familiare esclude l'attribuzione di un qualsiasi rilievo all'emissione di una sentenza e al suo passaggio in giudicato, rilievo sussistente solo in caso di azioni costitutive.
La natura dichiarativa dell'accertamento non subisce alcun condizionamento dalla pendenza di un più ampio contenzioso relativo a crisi della convivenza e in particolare da precedenti provvedimenti regolativi delle obbligazioni tra le parti, per cui nel caso di azione esercitata dal terzo dalla regola secondo la quale la durata del processo non può danneggiare la parte vittoriosa deve discendere che la decorrenza dell'indennità vada identificata secondo le norme generali al momento della mora restitutoria, realizzata – non sussistendo i presupposti per la mora ex re – mediante intimazione o richiesta anche antecedenti la domanda giudiziale, cui può equivalere, in mancanza, la domanda giudiziale stessa.
Quindi, in caso di azione proposta dal terzo per l'accertamento dell'inefficacia dell'assegnazione della casa familiare o della convivenza, per assenza dei presupposti, la spettanza di un'indennità per l'occupazione illegittima si ha a far tempo dal verificarsi della mora restitutoria, mediante intimazione o richiesta, oppure, in mancanza, domanda giudiziale.
Cass., sez. II, del 24 gennaio 2018, n. 1744