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Transazione sullo status familiare e su diritti patrimoniali

Cassazione 9.4.2019 n 9905 Sono escluse dalla transazione le controversie inerenti agli status familiari. Può transigersi sugli effetti patrimoniali connessi ad uno status personale. La nullità della transazione sullo status può inficiare l’accordo anche sugli aspetti patrimoniali connessi, se fra la pattuizione nulle e le altre pattuizioni vi sia una connessione inscindibile da non potersi considerare le une senza le altre.
A cura di Paolo Giuliano
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Transazione

Il contratto di transazione permette di estinguere una lite sia se il procedimento giudiziario è già iniziato, sia se sussiste solo la contestazione (lite), ma non è ancora iniziato il procedimento giudiziario.

Anche il contratto di transazione ha dei limiti che non possono essere superati. Infatti, l'art. 1966 cc prevede la nullità per la transazione che ha ad oggetto diritti indisponibili, in altri termini, la transazione non può avere ad oggetto diritti indisponibili.

Lo status personale: qualifica di figlio

L'art. 1966 cc non identifica (in concreto) i diritti indisponibili, ma stabilisce (in astratto) che è nulla la transazione che ha ad oggetto diritti indisponibili. sono considerati indisponibili i diritti che riguardano lo status personale (ad esempio il diritto ad essere riconosciuto come figlio naturale).

 Sul punto occorre fare una precisazione, infatti, è vero che l'avente diritto al riconoscimento può (o meno) esercitare l'azione di riconoscimento della filiazione, (cioè si è in presenza di una scelta discrezionale dell'avente diritto), ma sicuramente non è possibile un contratto (transazione) con il quale si riconosca la qualifica (status) di figlio oppure si rinunzi (dietro corrispettivo al giudizio di riconoscimento).

I diritti patrimoniali derivanti dallo status personale di figlio

Come già detto, sono sottratte al potere di disposizione delle parti le controversie inerenti agli status familiari, ma può invece transigersi sugli effetti patrimoniali connessi ad uno status personale.

Quando la transazione ha ad oggetto entrambi gli aspetti, il problema semmai è comprendere "se" e "quanto" i due aspetti sono autonomi ed indipendenti, oppure, detto con altre parole, il problema è comprendere quando le parti avrebbero transatto senza uno dei due aspetti.

Quanto i due aspetti sono autonomi, ne discende, che, in presenza di una transazione su ambedue gli aspetti, è applicabile il principio utile per inutile non vitiatur (art. 1419 c.c.).

La nullità della transazione sullo status può inficiare l'accordo anche sugli aspetti patrimoniali connessi, in quanto fra la pattuizione nulle e le altre pattuizioni vi sia una tale connessione inscindibile da non potersi considerare le une senza le altre.

Transazione sulla rinunzia al giudizio di riconoscimento dello stato di figlio e sui diritti ereditari a favore del legittimario derivanti dal riconoscimento

Per comprendere meglio la portata dei principi sopra riportati si potrebbe pensare ad una transazione avente ad oggetto una duplice rinuncia da parte di un soggetto in favore di altri:  la rinuncia a proseguire il giudizio per il riconoscimento della paternità e la rinuncia all'azione di riduzione che quello status gli avrebbe attribuito.

Il legittimario in quanto tale, in presenza di un testamento che ne sancisce l'esclusione dalla successione, ha il diritto di agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie, anche se  non è chiamato alla successione, né è titolare di un diritto reale attuale sui beni ereditari.

Infatti, è principio acquisito che egli, fino a quando non abbia esperito vittoriosamente l'azione di riduzione, non ha il diritto di chiedere la divisione e neanche gli competono i poteri che la legge attribuisce al chiamato in quanto tale (art. 460 c.c.), essendo privo di delazione.

Pertanto il pagamento di una somma da parte degli eredi o legatari, prima e indipendentemente dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, riflette per forza di cose un titolo negoziale (non coincidente necessariamente con uno di quegli accordi fra il legittimario e l'erede, generalmente designati come "accordi di integrazione della legittima": cfr. Cass. n. 6235/1981).

La rinuncia ai diritti ereditari può non incidere sull'accertamento della fonte dai quali essi derivano (nella specie la filiazione), come non può negarsi un interesse dell'erede (nei cui confronti sia stata avanzata o proseguita la pretesa allo status dopo la morte del genitore) di contentarsi della sola rinuncia ai diritti ereditari.

Stabilire se tra la rinunzia all'azione di riconoscimento della paternità e la rinunzia ai diritti ereditari (in cambio di un corrispettivo) sussiste una inscindibile correlazione fra le due rinunce è una valutazione che spetta al giudice.

Cass., civ. sez. II, del 9 aprile 2019, n. 9905                                                 

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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