La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine ad una controversia esistente tra loro, (non è necessario che la controversia sia sfociata in un procedimento giudiziario) [1] facendosi reciproche concessioni.
Anche se si tratta di un contratto che presuppone una controversia e una situazione incerta, la transazione è un contratto che prescinde dall’accertamento della ragione e del torto.
La transazione è un contratto consensuale, cioè si conclude con il semplice consenso manifestato dalle parti, nel momento in cui il proponente è a conoscenza dell’accettazione. Per cui il perfezionamento della transazione non è necessaria la consegna dei beni che sono oggetto del contratto, la consegna in questo caso è solo un atto di adempimento.
Come ogni contratto anche la transazione è bilaterale (cioè sono presenti due parti contrattuali) e rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive o onerosi, poiché le reciproche concessioni rappresentano il costo che ogni parte deve “pagare” per poter estinguere la controversia. Del resto, l’abbandono delle reciproche pretese e contestazioni sono fatte dalle parti una in funzione dell’altra, ogni concessione è causa dell’altra.
Uno degli aspetti più particolari della transazione riguarda i soggetti che vi possono o vi debbano partecipare e degli effetti della transazione stipulata solo da alcuni dei litiganti sui litiganti che non partecipano alla stipula della transazione (l’applicazione concreta di quanto detto può essere facilmente individuata se si pensi ai condomini e alle transazioni fatte solo da un singolo proprietario e non dagli altri). In generale si può affermare che se la questione controversa coinvolge più soggetti è possibile avere una transazione plurilaterale.
Resta da valutare se è possibile una transazione solo con alcuni dei litiganti. La risposta non può essere univoca, ma occorre distinguere tra tipo di lite (o se sussiste un litis consorzio necessario o meno) quando la controversia non può chiudersi senza l’accordo di tutti i litiganti (es. proprietà di un bene, divisione) la transazione non può che essere plurilaterale, (in mancanza si potrebbe anche considerare invalida la transazione o quanto meno inefficace per i litiganti che non hanno partecipato alla transazione) se, invece, la controversia è scindibile, (es. più debitori) è possibile avere delle transazioni parziali o limitate solo ad alcuni dei litiganti.
Nelle ipotesi in cui è possibile stipulare una transazione parziale, (si pensi a transazioni aventi ad oggetto debiti pecuniari) occorre valutare se è stata presa in considerazione l’intera vicenda (es. l’intero debito da 1000 viene ridotto a 890) oppure solo la quota di uno dei debitori (es. la quota del singolo debitore di 10 viene ridotta 7). In entrambe le situazioni vale il principio generale secondo cui il contratto ha effetto solo tra le parti che hanno sottoscritto, l’accordo non produce effetti per gli estranei, ma, mentre nel caso in cui è stata transatta l’intera posizione debitoria esiste una regola generale secondo cui i litiganti estranei alla transazione possono aderire alla medesima (1304 comma 1 c.c.) [2] è ovvio che difficilmente gli altri debitori si disinteresseranno della questione, ma aderiranno alla transazione ottenendo, così, una riduzione complessiva del debito.
Purtroppo, non sussiste nessuna regola scritta nel caso in cui viene transatta solo la quota parte di uno dei debitori (c.d. transazione pro quota o della quota singola). Ora, sicuramente anche in questo caso sussiste la regola secondo cui il contratto non produce effetti per gli estranei e anche in questa situazione sussiste la regola secondo cui il creditore non potrà ottenere più di quanto effettivamente dovuto, allora, occorre comprendere quanto il creditore può ancora richiedere ai debitori estranei alla transazione e, di conseguenza, occorre comprendere se i debitori estranei alla transazione (che non possono aderire alla transazione) beneficiano della riduzione della quota parte del debito transatta o solo della parte di debito effettivamente pagato con la transazione.
In altri termini, occorre comprendere se la quota degli altri debitori si riduce dell’intera quota del debitore che ha transatto [ 1) es. se il debito totale originario era 1000 e la quota di uno dei 10 debitori era 100 e il creditore percepisce 50 dalla transazione il debito di 1000 si riduce a 900], oppure, si riduce solo della parte di debito che il creditore ha effettivamente percepito dalla transazione [ 2) es. se il debito originario era 1000 e la quota di uno dei 10 debitori era 100 e il creditore percepisce 50 dalla transazione il debito di 1000 si riduce a 950]. Oppure, detto in modo diverso, dopo la transazione il creditore quanto può richiedere agli altri debitori che non hanno sottoscritto la transazione?
Sul punto è intervenuta la Cassazione a sezioni unite del 30 dicembre 2011 n. 30174 la quale ha distinto due ipotesi quella in cui il debitore ha pagato la sua quota o più della sua quota (e, allora, il debito degli altri debitori si riduce in base a quanto effettivamente pagato del debitore che ha sottoscritto la transazione, in concreto sarebbe l’ipotesi sub 1) da quella in cui il debitore ha pagato solo una parte della sua quota in tale situazione il debito degli altri si riduce in proporzione alla quota ideale transatta (indipendentemente da quanto percepito dal creditore con la transazione [3] in concreto sarebbe l’ipotesi sub 2).
La stessa sentenza della Cassazione ha risolto anche l'altro problema dell'applicabilità dell'art. 1304 c.c. alle transazioni pro quota, in caso di transazione pro quota i debitori estranei alla transazione non possono aderire alla stessa (applicando l’art. 1304 c.c.).
Stabilire se si è in presenza di una transazione sull’intero debito o solo sulla quota è una questione di prova che dovrà essere valutata di caso in caso [4].
[1] Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2003 n. 615 “Le reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c. devono intendersi in relazione non solo alla sussistenza di una lite in atto, ma anche in vista di una controversia non ancora insorta tra le parti, ma che esse intendono prevenire. Così, ove l'atto faccia riferimento a situazioni litigiose future, la transazione si estende ad esse con il solo limite della loro ragionevole prevedibilità”.
[2] La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
[3] Cass. civ. sez. un., 30 dicembre 2011 n. 30174 “Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto”.
[4] Cass. civ,. sez. III, 24 gennaio 2012 n. 947 “L’art. 1304 c.c., comma 1, che disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori si riferisce alla transazione (non novativa) avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c., (Cass. 17 gennaio 2008 n. 868, 27 marzo 1999, n. 2931). Il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori, estranei di profittarne da quello che non concede tale facoltà viene ravvisato dalla giurisprudenza nell'oggetto della transazione (l'intera obbligazione solidale ovvero la quota interna del condebitore stipulante). In dottrina si è osservato che il criterio distintivo è più propriamente costituito dal fatto che il creditore rinunci o non ad ogni maggiore pretesa nei confronti degli altri condebitori. La ricognizione degli intenti e delle finalità perseguiti dalle parti nell'addivenire ad un accordo transattivo che ponga termine ad una lite in corso, si risolve in una "quaestio voluntatis" riservata al Giudice di merito”.