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Transazione con un solo debitore in solido

Cassazione 17.5.2019 n 13397 Ove la transazione tra il creditore ed uno dei debitori solidali ha avuto ad oggetto solo la quota del debitore stipulante, il residuo debito degli altri debitori in solido si riduce per l’importo pagato dal debitore che ha transatto solo se ha versato una somma pari o superiore alla sua quota di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota del debitore che ha transatto, il debito residuo degli altri obbligati si riduce in misura pari alla quota di chi ha transatto.
A cura di Paolo Giuliano
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Il contratto di transazione

La transazione è un contratto con il quale sue parti pongono fine ad una lite (già formalmente conclamata in sede processuale) oppure ad un contrasto esistente tra loro (anche non ancora giunto in sede giudiziaria) facendosi reciproche concessioni.

Le parti del contratto di transazione

Di solito la lite e/o il contrasto riguarda due persone (di conseguenza la transazione sarà stipulata da due persone), però, la lite può riguardare anche più persone, (lite per un risarcimento dei danni che coinvolge più danneggianti) in tale ipotesi la transazione potrà riguardare tutti i soggetti coinvolti.

Transazione parziale o transazione solo tra alcune delle parti coinvolte nella lite

La transazione può anche essere parziale, oggettivamente parziale o soggettivamente parziale.

La transazione oggettivamente parziale riguarda solo una parte della controversia (o solo alcuni aspetti della questione in contestazione).

La transazione soggettivamente parziale si ha quanto il contratto di transazione è firmato solo da alcuni dei soggetti in lire  e non da tutti i soggetti in lite.

La transazione soggettivamente parziale e gli altri soggetti coinvolti nella lite

In presenza di una transazione soggettivamente parziale sorgono due problemi: a) se i soggetti che non hanno sottoscritto la transazione possono aderire alla transazione; b) la transazione stipulata solo da alcuni dei soggetti coinvolti nella lite in quale modo (e in quali termini) può influenzare o incidere sulle posizioni degli altri litiganti.

Per rendere più chiara la vicenda si può fare riferimento alle obbligazioni solidali (con un unico creditore e più debitori) se, in questa ipotesi, viene stipulata una transazione solo tra il creditore e uno solo dei debitori (ad esempio a seguito di rinunzia ad una parte del credito il debitore paga immediatamente quella che potrebbe essere la suo quota parte) occorre verificare se gli altri debitori possono aderire alla transazione (beneficiando della riduzione del credito) e quale effetto la transazione può avere sulle posizioni degli altri debitori (se, ad esempi, il pagamento parziale ridurrà le somme dovute dagli altri debitori in solido).

L'adesione di altre parti alla transazione

Il principio generale per il quale il contratto produce effetti solo tra le parti che hanno sottoscritto il relativo documento (e non ha effetto verso coloro che non hanno sottoscritto il relativo  contratto) ex art. 1372 e 1411 cc non è smentito in sede di transazione, anzi trova applicazione specifica anche in sede di transazione con l'art. 1304 cc il quale stabilisce che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.

In altri termini, le altre parti in lite (in presenza di obbligazioni solidali) possono beneficiare della transazione se dichiarano di aderivi.

L'effetto della transazione parziale sul debito degli altri obbligati

Questo non risolve un altro aspetto relativo all'incidenza del pagamento di uno dei debitori (effettuato tramite transazione)  sul debito degli altri debitori.

La situazione può essere duplice: a) la transazione può riguardare la riduzione dell'intero debito (a carico di tutti i debitori in solido); b) la transazione può riguardare solo la quota del debitore in solido che stipula la transazione.

Se la transazione ha ad oggetto l'intero debito, è evidente che gli altri debitori in solido possono ex art. 1304 cc aderire alla transazione.

Se, invece, la transazione riguarda (ad esempio la riduzione) solo della quota di debito di uno dei debitori (ad esempio un debito di 99 con 3 debitori in solido – primo secondo e terzo – con quote di 33 ognuno, a cui segue la transazione con primo che riduce la sua quota a 22)  gli altri debitori non possono aderire alla transazione ex art. 1304 cc, in quanto il creditore ha rinunziato, eventualmente, solo ad una quota parte del debito dovuto da uno solo dei debitori (primo 33 – 22 = 11) e non ha rinunziato all'intera quota dovuta dagli altri debitori (gli altri debitori non possono aderire alla transazione in quanto non possono beneficiare tutti di una riduzione complessiva pari a 33 pari a 11+11+11=33).

Resta, però, un altro problema, se gli altri debitori non possono aderire alla transazione limita alla quota di uno solo dei debitori e se gli altri debitori restano debitori dell'intero debito, quando dovranno corrispondere al creditore, evitando che il creditore incassi più di quanto effettivamente dovuto (il creditore non può incassare 22 dal debitore che ha transatto e 99 dagli altri debitori che non hanno transatto in quanto incasserebbe più di quanto effettivamente 99+22 = 121).

Ove la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore stipulante, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; in quanto in questa situazione si considera che il debitore che ha transatto  si è accollato di sua sponte una parte del debito.

Se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. In questo caso i debitori che non hanno transatto dovranno pagare le loro quote (66) sommate al residuo non pagato dal debitore che ha transatto (11) in quanto il creditore non ha rinunziato a recuperare verso gli altri debitori che non hanno transatto (66+11 = 77) le quote dovute fino al saldo totale e in questo  modo il creditore non incassa più  di quanto effettivamente dovuto.

Cass., civ. sez. I, del 17 maggio 2019, n. 13397

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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