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Transazione con oggetto del contratto non determinato

Cassazione 31.1.2019 n 2784 L’accordo transattivo può concernere anche liti non attuali, bensì future; ciò non toglie che il negozio deve avere un oggetto determinato o determinabile, da identificarsi nella oggettiva situazione di contrasto che le parti intendono comporre, per cui la proiezione verso il futuro non può essere una dilatazione indefinibile – e quindi infinita – dell’oggetto.
A cura di Paolo Giuliano
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L'oggetto del contratto

L'art. 1346 cc stabilisce che l'oggetto del contratto (a pena di nullità del contratto) deve essere determinato o determinabile.

Si è in presenza di una norma avente carattere generale applicabile a tutti i contratti.

Il contratto di transazione

L'art. 1965 cc stabilisce che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata (res litigiosa) o prevengono una lite che può sorgere tra loro (res dubia).

Il contratto di transazione ha la funzione di porre fine ad una lite, per lite si intende una situazione di contrato (o incertezza) tra due soggetti.

L'incertezza  (res dubia) è preliminare all'esistenza della lite (res litigiosa) e la prevenzione della lite, o il suo superamento costituiscono la causa o lo scopo funzionale alla base del contratto di transazione e che  muove le parti a transigere.

"Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una "res dubia", e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche";

Quindi, la transazione può porre fine ad una lite già iniziata (quindi, cristallizzata o formalizzata in un procedimento giudiziario) oppure può pone fine ad una lite che in futuro può sorgere, in questa situazione il contrasto già esiste, ma il contrasto non è stato ancora cristallizzato (o formalizzato) in un atto di citazione  e in un procedimento giudiziario.

Transazione con un unica lite o unico contrasto e transazione con pluralità di liti o pluralità di contrasti

Tra le parti del contratto di transazione può essere pendente un unica lite oppure possono essere pendenti più liti, in queste situazioni le parti possono accordarsi per transigere solo una delle diverse liti oppure tutte le liti pendenti tra loro.

In altre parole la transazione può avere ad oggetto autonome fattispecie litigiose.

La giurisprudenza ha più volte indicato la natura entro certi limiti "elastica" dell'accordo transattivo, che può infatti concernere anche liti non attuali, bensì future.

Transazione su tutte le controversie

Posto che la lite o il contrasto non deve – per forza – essere formalizzato in un procedimento giudiziario, (ma il contrasto o la lite può essere anche solo potenziale)  nulla esclude che la transazione faccia riferimento a tutte le liti pendenti (intese come procedimenti giudiziari pendenti in una determinata data) oppure a tutte le controversie o contrasti (pendenti o meno) al momento della stipula del contratto di transazione.

In queste situazioni occorre identificare l'oggetto della transazione

  • 1) se riferito solo alle cause processualmente pendenti  (in questa situazione non è possibile estendere l'oggetto della transazione al di fuori delle cause processualmente pendenti) oppure se riferito alle cause processualmente pendenti  e a tutte le  controversie non ancora formalizzate in un procedimento giudiziario;
  • 2) e, di conseguenza, come riuscire a comprendere come identificare le controversie non formalizzate in un procedimento giudiziario ed oggetto della transazione. In questa situazione il pericolo è quello di far rientrare nella transazione (non solo)  diritti mai esercitati in giudizio da ciascuna delle parti, ma addirittura,  fatti o contrasti che non sono mai stati presi in considerazione dalle parti stesse al momento della stipula della transazione,  in quanto al momento della stipula della transazione neppure conosciute o ragionevolmente prevedibili dalle parti, in questo modo, da un lato, illecitamente,  si estenderebbe l'0ggetto della transazione (e la volontà delle parti), dall'altro, si potrebbe sanare un contratto nullo per indeterminatezza dell'oggetto.

Transazione avente ad oggetto tutti gli affari tra le parti

L'art. 1975 cc in modo indiretto ammette che la transazione può avere ad oggetto tutte le controversie tra le parti, il problema, semmai, è comprendere se il disposto dell'art. 1965 cc e 1975 cc sono un'eccezione all'art. 1346 cc è, quindi, è possibile avere un contratto di transazione che in modo indistinto e indeterminato faccia riferimento a tutte le controversie esistenti tra le parti non necessariamente determinate o determinabili.

L'articolo 1965 c.c. stabilisce che la transazione  "pone fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere". Se questa è la sostanza negoziale, non vi è dubbio che l'articolo 1975 c.c. indirettamente fa riferimento alla transazione conclusa dalle parti "generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro", ma questi due articoli  non possono essere considerati come una deroga al principio della determinazione/determinabilità dell'oggetto ex art 1346 e 1418.

Quindi, il contratto di transazione deve avere,  secondo i principi generali, un oggetto determinato o determinabile, da identificarsi nella oggettiva situazione di contrasto che le parti intendono comporre,   per cui la proiezione verso il futuro non può essere una dilatazione indefinibile – e quindi infinita – dell'oggetto, ma deve essere circoscritta dal canone della ragionevole prevedibilità.

La mera stipula di una transazione non significa che tale contratto comprende  di ogni eventualità di res litigiosa attuale o futura, in quanto è necessario, per raggiungere un tale risultato, che  siano individuati i rapporti coinvolti che integrano la res dubia e che emerga la prevedibilità ragionevole che ne sorga poi in effetti una lite.

Se così non fosse,  la transazione dell'articolo 1975 cc  diventerebbe come una sorta di jolly per il futuro che comprenderebbe  "tutti gli affari che potessero esservi" tra le parti transigenti (anche se non presi in considerazione o non ancora scaturiti in una res dubia).

Non è legittimo presumere, anche in presenza di formule come "rinuncia a qualsiasi reciproca pretesa creditoria"  l'investimento nella transazione di tutte le controversie allo stato già potenziali, occorrendo un effettivo e integrale esame della volontà che le parti hanno realmente manifestato nell'accordo transattivo

Così come "l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto", non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire.

Ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione.

Cass., civ. sez. III, del 31 gennaio 2019, n. 2784

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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