Gli enti regolati dal codice civile
Tra le organizzazioni (enti) regolate dal codice civile si trovano le fondazioni, le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute.
Le differenze tra questi organismi possono essere così sintetizzate:
- la costituzione non è automatica, ma è necessaria la volontà di almeno due soggetti (associazioni) o del fondatore (fondazione)
- la forma dell'atto costitutivo deve essere quella dell'atto pubblico (per la fondazione e per l'associazione riconosciuta), mentre la forma dell'atto costitutivo dell'associaizone non riconosciuta è libera
- per quanto riguarda la reponsabilità per i debiti dell'ente, in presenza di fondazione e associazione riconosciuta il patrimonio dell'ente risponde in via esclusiva, mentre per l'associazione non riconosciuta risponde il patrimonio dell'ente e coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione ex art. 38 cc
La responsabilità solidale tra l'associazione non riconosciuta e coloro che agiscono in mone e per conto dell'associazione
L'elemento caratteristico presente nell'associazione non riconosciuta è dato dalla solidarietà verso il creditore tra l'associazione e coloro che hanno agito in mone dell'associazione. Il motivo di questo evidente vantaggio fornito ai creditore deve essere ricercato: nella responsabilizzazione di coloro che agiscono per l'associazione.
Infatti, poichè l'associazione non riconosciuta non ha un patrominio stabile e certo, la scelta legislativa di imporre una reposanbilità solidate a carico di coloro che rappresentano l'associazione reponsabilizza i medesimi soggetti.
Rappresentanza organica e mero compimento dell'atto in nome e per conto dell'associazione
Come si è detto ai sensi dell'art. 38 c.c. «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune», ma «delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
In relazione all'art. 38 cc occorre anche valutare se la responsabilità solidale è legata alla carica assunta nell'ente (e ai connessi poteri rappresentativi) oppure è svincolata dalla rappresentanza organica (è svincolata dalla carica assunta nell'ente) e si attiva a carico di chiunque (anche privo di rappresentanza organica) agisce in nome e per conto dell'ente.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma è collegata all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e diretta alla creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi.
In altre parole, nelle associazioni non riconosciute i legali rappresentanti non rispondono affatto dei debiti dell'ente in base a tale loro qualità. La responsabilità è prevista dall'art. 38 c.c. esclusivamente per coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell'associazione nell'ambito del singolo e specifico rapporto obbligatorio fatto valere in giudizio: essa non riguarda quindi tutti i debiti dell'ente e non si traduce in una obbligazione propria di tali soggetti ma, come già chiarito, si tratta di una obbligazione di garanzia per uno specifico debito altrui.
La prova necessaria per attivare la responsabilità solidale tra associazione non riconosciuta e coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione ex art. 38 cc
La conseguenza di quanto detto si nota in ordine all'onere della prova a carico di colui che invoca in giudizio tale responsabilità: l'attore è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Natura giuridica della responsabilità solidale ex art. 38 cc
L'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per l'ente è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.
Utilizzabilità del titolo esecutivo ottenuto contro l'associazione non riconosciuta al fine di esercitare la responsabilità solidale ex art. 38 cc
Quanto detto fino ad ora serve per chiarire un'altra problematica: in un giudizio per recuperare un credito verso una associazione non riconosciuta, viene citata solo l'associazione (e non anche colui che ha agito assumendo l'obbligazione con il terzo per conto dell'associazione) ottenuto il titolo esecutivo, solo verso l'associazione, l'esecuzione forzata può essere promossa anche contro colui che ha agito ex art. 38 cc (come avviene per le società di persone) ?
In altri termini il titolo esecutivo si estende (automaticamente) anche contro colui che ha agito ex art. 38 cc, ma non è stato parte del processo di cognizione ?
Non opponibilità del titolo esecutivo ottenuto contro l'associazione non riconosciuta al fine di esercitare la responsabilità solidale ex art. 38 cc e differenza con le società di persone
Una prima risposta potrebbe portare ad assimilare la responsabilità solidale ex art. 38 cc con la responsabilità solidale dei soci delle società di persone, in questi casi il titolo esecutivo emesso verso la società di persone può essere usato contro i soci.
In realtà, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione non riconosciuta non può consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente nei confronti dei soggetti (che si assumono) solidalmente obbligati con la stessa, senza la previa formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi.
In fatti, diversamente da quanto la giurisprudenza in relazione ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone (in virtù dell'automatica estensione ad essi della responsabilità per i debiti sociali), nelle associazioni non riconosciute non può in alcun modo postularsi l'automatica estensione dell'efficacia esecutiva del titolo ottenuto verso l'associazione, nei confronti dei rappresentanti di questa, occorrendo il positivo accertamento, da effettuarsi necessariamente in un giudizio di cognizione, della circostanza che detti rappresentanti abbiano concretamente agito in nome dell'ente nella costituzione dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere.
La fattispecie che, ai sensi dell'art. 38 c.c., dà luogo alla responsabilità dei soggetti che hanno agito in nome e per conto delle associazioni non riconosciute è in effetti radicalmente differente da quella prevista per i soci illimitatamente responsabili delle società di persone ed è invece, per certi aspetti, assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale (in relazione alla quale non risulta mai prospettata una possibile automatica estensione al garante dell'efficacia del titolo esecutivo ottenuto contro il debitore principale).
La responsabilità personale del socio riguarda tutti i debiti del la società rappresentata e deriva dalla sua qualità (restando peraltro contestabile mediante opposizione all'esecuzione). Si tratta di una situazione per certi aspetti analoga a quanto avviene ad esempio, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., per gli eredi del debitore: in entrambi i casi l'estensione dell'efficacia esecutiva del titolo non richiede alcun ulteriore accertamento di fatto in ordine ad una condotta del soggetto, quale fatto costitutivo della sua responsabilità per il singolo e specifico rapporto obbligatorio, ma deriva semplicemente dalla sua qualità o "posizione" e riguarda indistintamente tutti i debiti dell'obbligato principale.
Inoltre, quella del socio costituisce una responsabilità per una obbligazione propria, derivante direttamente dalla legge (tanto che il socio illimitatamente responsabile di società di persone è automaticamente dichiarato fallito, in caso di fallimento della società), non di una responsabilità solidale per una obbligazione altrui assimilabile alla fideiussione.
Il creditore dell'associazione non riconosciuta, se intende valersi della disposizione di cui all'art. 38 c.c., potrà convenire, nel giudizio di cognizione diretto a ottenere il titolo esecutivo, insieme all'associazione, il soggetto che pretende obbligato in solido con la stessa, in proprio, chiedendo accertarsi la sua responsabilità solidale, onde ottenere la condanna sia dell'associazione che del soggetto solidalmente responsabile per la relativa obbligazione, ai sensi dell'art. 38 c.c. (allegando e provando in giudizio, naturalmente, che sussistono i presupposti per siffatta responsabilità).
In caso contrario, se il giudizio di cognizione si svolge esclusivamente nei confronti dell'associazione (e quindi non ha – e non può avere – ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la sussistenza della responsabilità personale accessoria del soggetto che abbia agito per la stessa), il titolo esecutivo che si formerà all'esito del giudizio di cognizione avrà efficacia esecutiva esclusivamente contro l'associazione; ciò è a dirsi pure nell'ipotesi in cui l'associazione sia convenuta in giudizio in persona del suo legale rappresentante, laddove quest'ultimo non sia evocato in giudizio anche in proprio, oltre che nella qualità. Per ottenere un titolo esecutivo efficace anche contro il preteso responsabile, sarà dunque necessario in tale ipotesi un ulteriore giudizio di cognizione da promuovere direttamente contro lo stesso.
In base a quanto sin qui osservato, deve affermarsi il seguente principio di diritto: «l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c. [non essendo, quindi, sufficiente che lo stesso sia stato eventualmente evocato solo quale legale rappresentante dell'ente), al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto».
Cass., civ. sez. III, del 14 maggio 2019, n. 12714