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Termine per notificare l’impugnazione e il cambio di indirizzo dell’avvocato

La Cassazione del 23.6.2015 n. 12946 ha stabilito che non è giustificabile aver indicato all’ufficiale giudiziario come indirizzo per la notifica, l’iniziale indirizzo dell’avvocato avversario, se quest’ultimo già nella comparsa conclusionale ha riportato sul frontespizio il nuovo indirizzo. Ne consegue che il ritardo nella seconda richiesta di notifica deve ritenersi dovuto alla mancata diligenza della parte per non avere annotato, nonostante l’ufficialità della notizia, il mutamento di indirizzo, per cui la notifica deve ritenersi tardiva ai fini dell’impugnazione della sentenza.
A cura di Paolo Giuliano
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Si è già avuto modo di sottolineare tutte le difficoltà che possono capitare quando si notifica un atto giudiziario o stra-giudiziario.

Altri problemi possono derivare dal cambio di indirizzo del soggetto a cui notificare l'atto di appello (ricordiamoci che in alcune ipotesi la notifica è obbligatoria all'avvocato costituito), soprattutto quando la notifica deve avvenire in termini perentori.

In questa situazione si dovrebbe valutare se il cambio di indirizzo incide o meno sul processo di notifica, se, cioè l'obbligo di dover ripetere la notifica per un cambio di indirizzo non previsto sospende (o meno) i termini entro cui notificare, come per le impugnazioni.

Il primo problema che si pone è proprio questo: si tratta di sospensione del termini (o di remissione nei termini) oppure, semplicemente, si tratta di un procedimento che basta che sia iniziato prima della scadenza del termine e non ha importanza quando sia concluso ?

Le conseguenze sono diverse, infatti, se si è in una ipotesi di remissione dei termini (la sospensione non è prevista per la mancata notifica) è evidente che scaduto il termine per  effettuare la notifica, per poter rinotificare occorre l'autorizzazione del giudice che, implicitamente, concede una sorta di la remissione nei termini, per effettuare una nuova notifica (ma la remissione essendo facoltativa potrebbe anche non essere concessa).

Se, al contrario, si è in presenza di un procedimento che basta che sia iniziato prima della scadenza, non avendo importanza quando si conclude, è evidente che la parte che deve procedere alla rinotifica, può procedervi senza autorizzazione giudiziaria e l'eventuale ritardo della ricezione dell'atto da parte del ricevente sarebbe sostanzialmente irrilevante posto che varrebbe come data di inizio del procedimento la data della prima consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (e sarebbe irrilevante se la prima notifica non è andata a buon fine).

Quest'ultima ricostruzione è conforme al principio di economicità del processo (riduzione del tempi processuali) e/o del giusto processo, responsabilizza la parte che procede alle notifiche (autorizzandola a eseguire una nuova rinotifica) ed è conforme al principio di scissione del momento della notifica tra notificante e notificato.

Quest'ultima ricostruzione non presenta problemi quando il procedimento di notifica (indipendentemente dal numero di tentativi effettuati per notificare o dal numero di notifiche) si conclude prima della scadenza del termine fissato per impugnare, del resto sarebbe illogico sanzionare la parte che diligentemente ha effettuato più tentativi di notifica onde ridurre i tempi del processo.

Il problema, però, si pone quando la notifica è effettuata e ricevuta dalla controparte dopo la scadenza del termine per impugnare, quanto meno per evitare situazioni di abuso del principio (basta pensare all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario l'ultimo giorno utile, indicando un indirizzo vecchio in quanto si è a conoscenza della modifica del domicilio o della residenza, ad esempio :  depositata la sentenza impugnata il 22 gennaio 2007 (e non notificata), al procuratore domiciliatario del resistente è stato effettivamente notificato il ricorso solo in data 17 marzo 2008, nonostante la prima notifica fosse stata richiesta il 3 marzo 2008, indicando quale indirizzo del destinatario il domicilio del difensore, avv. M, che originariamente era in B via CZ n. 7, ma trasferito nelle more del procedimento di cognizione in via M n. 7/C, per cui la notificazione non si perfezionava e ne veniva richiesta la rinnovazione solo il 13 marzo 2008, ormai scaduto il termine per l'impugnazione)

In queste situazioni, l'ordinamento si riserva di valutare il motivo del ritardo e di sanzionare comportamenti che abusano dell'istituto o frutto di negligenza. In altri termini, in queste situazioni, di abuso o negligenza, si è sanzionati ritenendo che si sia in presenza di due distinti ed autonomi procedimenti di notifica uno iniziato nei termini per impugnare e, comunque, chiuso per negligenza della parte, il secondo (di cui non ci sarebbe stato bisogno se la parte fosse stata attenta) nuovo e successivo al primo iniziato dopo la scadenza dei termini per impugnare e quindi, tardivo.

Questo sembra essere l'orientamento della Corte, infatti, la Suprema Corte, nei suoi arresti più recenti, ha modificato il precedente orientamento, secondo cui la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore non aveva alcun rilievo giuridico, statuendo invece che, in caso di esito negativo della notifica di un'impugnazione, non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini. Invero, se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

Successivamente, sono intervenute anche le Sezioni Unite statuendo che, qualora la notificazione di atti processuali, da compiersi entro un determinato termine perentorio, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, quest'ultimo ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Dall'esame dei principi giudiziari, sopra riportati, appare evidente che la più recente giurisprudenza si è tendenzialmente orientata in direzione di un maggiore e più consapevole riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive dalle quali sia dipeso il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione.

Tenuto debito conto di tali principi, nel caso  in cui la ricorrente ha indicato all'ufficiale giudiziario quale domicilio del destinatario per effettuare la notificazione l'iniziale indirizzo del difensore avversario, sebbene quest'ultimo già nella comparsa conclusionale del giudizio di appello avesse riportato sul frontespizio il nuovo indirizzo, il ritardo nella seconda richiesta di notifica deve ritenersi dovuto alla mancata diligenza della parte per non avere annotato, nonostante l'ufficialità della notizia, il mutamento di indirizzo dello studio dell'avversario.

In considerazione della mancata giustificazione del comportamento descritto, la seconda notificazione va valutata come autonoma e distinta rispetto alla prima, per cui  essa deve ritenersi tardiva, alla scadenza dei termini per impugnare decorsi dalla data di pubblicazione della sentenza.

Cass., civ. sez. II, del 23 giugno 2015, n. 12946 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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