video suggerito
video suggerito
Opinioni

Termine per iscrizione a ruolo e notifica a più parti

Cassazione 19.3.2019 n 7679 il dato letterale del 165 comma 2 cpc presuppone che, in presenza di notifica da eseguirsi a più persone, l’iscrizione a ruolo (la costituzione dell’attore o dell’appellante) abbia già avuto luogo nel termine 165 comma 1 cpc e solo il mero deposito dell’atto notificato può avvenire nei 10 giorni dall’ultima notifica.
A cura di Paolo Giuliano
47 CONDIVISIONI

Immagine

Notifica atto di citazione

L'inizio del procedimento processuale (tipico) civile consiste nella consegna (notifica) dell'atto di citazione alla controparte. In questo modo si informa la controparte (convenuto) delle domande che si intendono proporre al giudice e i motivi che sostengono le pretese e i relativi documenti.

Momento della notifica

Per l'attore l'atto di citazione si intende "notifica" al momento della consegna dello stesso atto all'ufficiale giudiziario (anche se il documento non è materialmente stato consegnato al convenuto dall'ufficiale giudiziario e anche se il documento non è materialmente tornato nelle mani dell'attore).

Iscrizione a ruolo

Effettuata la notifica l'art. 165 comma 1 cpc prevede che l'attore   è tenuto a costituirsi (iscrivendo a ruolo la causa a ruolo) nel termine di 10 giorni dalla notifica, l'art. 165 comma 2 cpc prevede che se la notifica debba eseguirsi verso più persone, il deposito dell'atto notificato deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notificazione.

Il comma 1 e comma 2 del 165 cpc potrebbero sembrare simili, in realtà sussiste una differenza semantica notevole: per il primo comma l'attore ve iscrivere la causa a ruolo (costituendosi in giudizio) entro 10 giorni dalla notifica, mentre il 2 comma dell'art. 165 cpc prevede che in presenza di più convenuti (e, quindi, di più notifiche)  il (mero) deposito in tribunale dell'atto di citazione notificato può avvenire entro 10 giorni dall'ultima delle notifiche.

In presenza di questa discrasia ci si chiede se in presenza di più convenuti a cui notificare l'atto di citazione

  • è spostato solo il termine entro cui effettuare il (mero) deposito del documento notificato (10 giorni dall'ultima delle notifica) rimanendo invariato il termine di costituzione in giudizio (10 giorni dalla consegna della citazione all'ufficiale giudiziario)
  • oppure il termine di 10 giorni entro cui l'attore deve costituirsi (iscrivendo a ruolo la causa) decorre dall'ultima delle notifiche (materiali)

Ricostruzione della costituzione in giudizio entro 10 giorni dall'ultima notifica

Come si è avuto modo di osservare non è chiaro se l'art. 165 comma 2 cpc  comporti il differimento della decorrenza del termine di costituzione alla data dell'ultima notifica, ove quest'ultima debba essere effettuata nei confronti di più parti.

Una delle ricostruzioni osserva che la costituzione dell'attore  coincide (presuppone) il materiale deposito dell'atto di citazione, per cui, proprio il deposito dell'atto notificato perfeziona la costituzione in giudizio, che quindi dove ritenersi tempestiva se effettuata nei dieci giorni dall'ultima delle notificazioni.

Iscrizione a ruolo dalla notifica e mera consegna della citazione entro 10 giorni dall'ultima delle notifiche

L'orientamento contrario  è basato sul dato letterale del 2 comma del 165 cpc il quale presuppone che la costituzione dell'attore (o dell'appellante) abbia già avuto luogo nel termine del primo comma dell'art. 165 c.p.c. e osserva che

  • prevedere un onere di depositare l'originale della citazione nel termine di dieci giorni dall'ultima notificazione "resterebbe priva di utilità, perché necessariamente tale deposito, essendo ormai state eseguite tutte le notificazioni, dovrebbe essere eseguito in quel termine".
  • inoltre, quando il legislatore (art. 369 c.p.c.) in presenza di pluralità di convenuti, ha inteso assumere come punto di riferimento per la costituzione dell'attore l'ultima notificazione, lo ha previsto espressamente 
  • la formulazione del secondo comma dell'art. 165 c.pc. è rimasta immutata anche dopo la riforma del rito ordinario di cognizione adottata con il D.L. 35/2005, convertito con L. 80/2005; l'aver mantenuto immutata la formulazione dell'art. 165 cpc non può che costituire espressione della volontà normativa di non modificare la differente disciplina della costituzione in giudizio nel rito ordinario di cognizione, restando esclusa la praticabilità di una lettura correttiva della disposizione o il ricorso all'analogia.

Cass., civ. sez. II, del 19 marzo 2019, n. 7679

47 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views