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Termine di prescrizione della simulazione e l’erede legittimario leso

La Cassazione del 6.3.2018 n. 5159 ha affermato che solo quando l’azione di simulazione viene esercitata nel contesto di una azione di riduzione (per tutelare la quota del legittimario) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando l’azione di simulazione non è esercita per la tutela della quota di riserva del legittimario e non è affermata alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’atto simulato.
A cura di Paolo Giuliano
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La figura del legittimario

Il legislatore riserva ad alcuni eredi (legati al defunto da stretti legami di parentela: moglie, marito, figli) una quota dell'eredità, questi eredi assumo la denominazione di legittimari (per distinguerli dagli altri eredi, che non hanno diritto a nessuna quota dell'eredità).

Logica conseguenza di quanto detto è che i legittimari possono ricevere meno di quanto hanno diritto (c.d. legittimario leso) oppure il legittimario può essere anche completamente escluso dalla successione (legittimario preterito). I motivi che portano al verificarsi di una situazione simile sono numerosi, basta pensare ad un testamento redatto escludendo uno dei legittimari dall'eredità, oppure alla presenza di donazioni effettuate durante la vita de de cuius, che hanno ridotto il patrimonio ereditario).

Le scelte discrezionali del legittimario

Anche in presenza di un legittimario completamente o parzialmente danneggiato, la scelta se richiedere l'integrazione dalla quota ereditaria è una scelta discrezionale e soggettiva del legittimario, il quale potrebbe anche non esercitare il suo diritto di avere una quota dell'eredità (se completamente preterito) o l'integrazione di quanto effettivamente dovuto (se leso).

La rinunzia del legittimario a richiedere quanto dovuto può essere espressa, ma può anche essere tacita, facendo decorrere i termini entro cui esercitare le azioni poste a tutela del legittimario.

La tutela del legittimario

Per raggiungere l'obiettivo di avere una quota dell'eredità possono essere seguite due strade: la prima convenzionale, con la quale gli altri eredi con un contratto riconoscono al legittimario la sua quota (negozi di reintegra della quota del legittimario) oppure in sede giudiziaria mediante l'esercizio di apposite azioni processuali (azione di reintegra della quota, azione di riduzione).

In sede processuale o conteziosa il legittimario deve far riconoscere la propria posizione di legittimario, chiedere la reintegra della sua quota, chiedere la riduzione delle disposizioni lesive.

Inoltre, il legittimario ha l'onere di indicare il valore della massa ereditaria e il valore della sua quota come legittimario al fine di valutare l'entità della lesione.

Disposizioni lesive della quota del legittimario: testamento, donazioni, contratti simulati

La lesione del legittimario può provenire da disposizioni presenti nel testamento, da donazioni effettuate in vita dal de cuius, oppure, possono derivare da contratti onerosi che nascondono delle donazioni (atti simulati).

L'azione di simulazione nell'ambito ereditario

In un contesto ereditario l'azione di simulazione avente ad oggetto un contratto stipulato dal de cuius può avere due finalità: la simulazione serve a determinare la lesione della quota del legittimario (e, quindi, la simulazione serve al legittimario per eliminare la lesione subita) oppure la simulazione non ha una funzione di reintegrare la quota del legittimario leso (ad esempio, un contratto di comodato che nasconde una locazione onerosa ecc.).

Il motivo di questa distinzione si spiega nel momento in cui occorre valutare la prescrizione dell'azione di simulazione e l'onere della prova della medesima azione di simulazione, infatti, il legittimario, quale erede, subentra nella stessa posizione del de cuius, quindi, occorre valutare se può essere definito "terzo" rispetto il contratto stipulato da de cuiu (ma simulato).

Quando l'azione di simulazione è esercita in un contesto ereditario, ma non è finalizzata alla reintegra della quota di un legittimario, l'erede (legittimario o meno) subentra nella stessa posizione del de cuius, quindi, non può essere considerato un terzo rispetto al contrato simulato, e soggiace a tutte le limitazioni previste dall'azione di simulazione.

Nessuna limitazione probatoria può essere imposta all'erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela del suo diritto alla quota ereditaria come legittimario.

Il termine di prescrizione dell'azione di simulazione quando c'è un legittimario leso

Occorre valutare se il contesto ereditario può influenzare anche il termine di prescrizione dell'azione di simulazione.

Infatti si potrebbe sostenere che il termine decennale di prescrizione entro cui esercitare l'azione di simulazione di un contratto posto in essere dal de cuius decorra dall'apertura della successione (e non dalla conclusione del contratto che si vuole simulato) ogni qualvolta l'attore dichiara di essere legittimario.

Come si potrebbe anche sostenere che la prescrizione non decorre (sempre e comunque) dall'apertura della successione  se colui che esercita l'azione di simulazione è un legittimario, ma la prescrizione decorre dall'apertura della successione solo se il legittimario ha esercitato l'azione di simulazione al fine di tutelale la propria quota di eredità.

Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che avvenga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato.

Cass., civ. sez. III, del 6 marzo 2018, n. 5159

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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