DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale (14G00079)
in G.U. Serie Generale n.95 del 24-4-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Il Decreto Legge del 24 aprile 2014 n. 66 prevede il taglio delle c.d. municipalizzate, cioè delle società (private) costituite dagli enti locali al fine di effettuare dei servizi. Molto spesso questo tipo di società formalmente private, ma in realtà a controllo pubblico, servivano ad aggirare le norme in materia di spesa e di assunzioni e diventavano un bacino elettorale per il politico di turno.
Ecco, quindi, che al fine di contenere le spese degli enti locali ed evitare il clientelismo politico e lo spreco di denaro pubblico, il Decreto Legge 24 aprile 2014 art. 23 impone il riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali.
In concreto questo "riordino" dovrà avvenire mediante al creazione di un programma di razionalizzazione (da redigersi entro il 31 dicembre 2014) delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali.
Questo programma dovrà indicare delle misure specifiche
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa' direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali, ovviamente le dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attivita';
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale; (non saranno più ammesse società non efficienti o quanto meno non efficienti come quelle private che operano nel medesimo settore)
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre societa' anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attivita' di servizi.
Il Decreto Legge del 24 aprile 2014 n. 66 all'art. 24 incide anche sulle locazioni stipulate dalla pubblica amministrazione sulla manutenzione degli immobili da parte della p.a.
La locazione di immobili privati è ammessa solo quando mancano idonei immobili pubblici
In caso di violazione di questo obbligo l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza
Le amministrazioni locali dovranno comunicare all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa per gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.