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Straordinaria amministrazione e comunione legale dei coniugi

La Cassazione del 6.4.2018 n. 8525 ha affermato che l’applicabilità dell’art. 184 cc presuppone l’effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi. Pertanto l’art. 184 cc non si applica nel caso in cui tutti i contraenti sono a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e i coniugi figurino nel contratto come parti e il mancato consenso di uno dei due impedisce il perfezionamento del contratto.
A cura di Paolo Giuliano
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Il regime patrimoniale dei coniugi e gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

L'art. 180 cc stabilisce che gli atti di ordinaria amministrazione che hanno ad oggetto beni o diritti compresi nella comunione legale dei coniugi possono essere compiuti anche solo da uno dei coniugi, mentre gli atti di straordinaria amministrazione (come gli atti con i quali si acquistano o si cedono diritti personali di godimento) è richiesto il consenso di entrambi i coniugi.

Presupposti per l'applicazione dell'art. 180 cc relativo all'amministrazione

La norma ha la funzione di imporre (almeno su alcuni atti) il preventivo consenso di entrambi i coniugi (e, di converso, di apprestare una forma di tutela o di protezione al coniuge dissenziente).

La norma si applica ai beni già compresi nella comunione legale (al momento del compimento dell'atto di straordinaria amministrazione) ovviamente la norma non si applica ai beni non compresi nella comunione legale dei coniugi al momento del compimento dell'atto di straordinaria amministrazione.

Resta da chiedersi se la norma può applicarsi solo agli atti (di straordinaria amministrazione) che diretti all'alienazione del bene o alla costituzione (ex novo) di diritti reali sul bene oppure anche agli atti di acquisto dei beni (se di straordinaria amministrazione).

La Cassazione (Cass. civ. sez. II del 23 agosto 2019 n. 21650) ha fornito una risposta anche a tale quesito, l'art. 180 cc  non si applica agli atti di acquisto dei beni, ma solo agli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sui beni medesimi

Cass. civ. sez. II del 23 agosto 2019 n. 21650 "D'altra parte, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui agli artt. 180 e ss. cod. civ., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione: pertanto l'annullamento dell'atto, per violazione della regola dell'operare congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, può essere chiesto dal coniuge che non ha dato il necessario consenso quando si tratta di negozi ad efficacia reale od obbligatoria diretti all'alienazione o costituzione di diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, mentre l'annullabilità non colpisce gli atti di acquisto (Cass., Sez. II, 14 novembre 2003, n. 17216)".

Partecipazione e sottoscrizione dell'atto o consenso al compimento dell'atto

Anche se il compimento dell'atto di straordinaria amministrazione richiede la partecipazione del di entrambi i coniugi al compimento dell'atto e la sottoscrizione dell'atto da parte di entrambi i coniugi è opportuno osservare che la norma che impone la sanzione (art. 184 cc) per la violazione della regola del consenso di entrambi i coniugi richiede solo il consenso (o la convalida dell'atto) e il consenso del coniuge non coincide (essendo una nozione più ampia) della partecipazione di entrambi i coniugi al compimento dell'atto e della sottoscrizione di entrambi i coniugi.

In altri termini, il consenso  richiesto dall'art. 184 cc per escludere l'annullabilità può anche essere visto come negozio unilaterale autorizzativo atto a rimuovere il limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene (diverso dalla partecipazione e sottoscrizione dell'atto da parte di entrambi i coniugi).

La sanzione per il compimento dell'atto in assenza del consenso dell'altro coniuge

L'art. 184 cc descrive la sanzione che colpisce gli atti compiuti in assenza del consenso dell'altro coniuge: gli atti che hanno ad oggetto beni immobili sono annullabili, gli atti che hanno ad oggetto beni mobili (non registrati) sono validi, ma il coniuge che ha compiuto l'atto deve ricostruire la comunione o rifondere il credito.

L'annullabilità dell'atto presuppone due elementi: a) l'assenza del consenso dell'altro coniuge (di solito quello contrario al compimento dell'atto),   b) la mancanza della convalida (all'atto invalido) proveniente dal coniuge  dissenziente.

Sulla diversa nozione di consenso al compimento dell'atto (necessaria per escludere la sanzione ex art. 184 cc) intesa come negozio autorizzativo di solito preventivo  (diverso dalla partecipazione e sottoscrizione dell'atto)e di partecipazione (sottoscrizione) dell'atto si è già detto, ma è opportuno sottolineare che  come tale differenza sia stata accolta.

Infatti, si sostiene che «per l'esecuzione in forma specifica, a norma dell'art. 2932 cod. civ., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensi dell'art. 184 cod. civ., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell'affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla trascrizione»

La convalida è coerente con la sanzione della annullabilità che permette l'eliminazione della contestazione mediante la convalida (diretta o indiretta) dell'atto annullabile.

Ambito di applicazione dell'art. 184 cc

Come si è visto, in modo generico, l'art. 184 cc sanziona il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell'altro coniuge, ma non indentifica quale fattispecie si riferisce espressamente.

Infatti, è possibile che

  • uno dei coniugi compia l'atto a nome dell'altro senza averne i poteri rappresentativi
  • un coniuge disponga in modo autonomo dei beni (senza rilevare la situazione della comunione)   presentandosi come unico proprietario
  • solo un coniuge sottoscrive l'atto di trasferimento, mentre nell'atto sono indicati come parte venditrice entrambi i coniugi (manca, quindi, la sottoscrizione di uno dei coniugi)

Resta da valutare se l'art. 184 cc si applica (o meno) in tutte queste ipotesi, oppure se seguono regole diverse (e risulta parzialmente inapplicabile l'art. 184 cc).

Atto compiuto solo da uno dei coniugi (senza indicazione dell'altro coniuge)

L'art. 184 cc si ritiene applicabile solo agli atti compiuti da uno dei coniugi (con esclusione dell'altro). Nel regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cui all'art. 184 cod. civ. presuppone l'effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi.

Atto sottoscritto solo da uno dei coniugi in cui sono indicati come parti contrattuali entrambi

L'art. 184 cc non si applica nel caso in cui tutti i contraenti sono a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come parti contrattuali, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due coniugi impedisce il perfezionamento del contratto e impedisce il perfezionamento di una valida obbligazione anche a carico dell'altro.

Quindi, quando le parti predispongono un contratto in cui figurano in qualità di venditori sia il marito che la moglie, senza tuttavia mai ottenere la sottoscrizione di uno dei coniugi,  non può dire che uno dei coniugi (sottoscrivendo l'atto) ha disposto autonomamente di un bene della comunione, essendo pacifico che tutte le parti erano consapevoli della comunione vigente sui beni e la comune volontà di tutti era orientata alla stipula di un contratto in cui entrambi i titolari del bene avrebbero dovuto prestare il consenso alla vendita (ma mancando il consenso di una delle parti il contratto non si è mai perfezionato).

L'art. 184 c.c.,  presuppone l'avvenuta effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi; situazione, questa, non certamente equiparabile a quella in cui la mancata prestazione del consenso da parte di uno dei coniugi, espressamente indicato nell'atto quale contraente, non ha mai consentito il sorgere di una valida obbligazione neppure a carico dell'altro, attesa la nullità del contratto per mancanza di tale requisito essenziale (artt. 1325 e ss. c.c.).

Mancanza dei poteri rappresentativi

L'ultima ipotesi (mancanza dei poteri rappresentativi) va regolata in base alle norme sulla rappresentanza (inefficacia dell'atto) e non ex art. 184 cc.

Cass., civ. sez. II, del 6 aprile 2018, n. 8525

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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