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Opinioni

Spese processuali per le intercettazioni telefoniche in sede penale

Cassazione 24.1.2019 n. 2074 In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali – intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature, e se del caso del personale addetto al loro funzionamento – va effettuata ai sensi dell’articolo 168 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
A cura di Paolo Giuliano
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“Siamo della Protezione Civile, la vostra casa è danneggiata”, a Treviso si segnalano telefonate del genere da parte di persone che provano a spaventare la gente, spingerle ad abbandonare le case e poi agire indisturbati.

Spese processuali

Ogni processo ha dei costi e occorre valutare a carico di chi dovranno essere posti i costi durante il processo (anticipi) e alla fine del processo (recupero delle spese anticipate a titolo di spese processuali).

Spese processuali in sede civile

In sede civile, le spese di avvio del procedimento civile (bolli, notifiche contributo unificato) sono a carico dell'attore e alla fine del procedimento tali spese saranno a carico del convenuto se (e nella misura in cui) il giudice condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali.

Spese processuali in sede penale

In sede penale, il testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 4) stabilisce che le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza.

Tali spese si suddividono

  • in ripetibili, destinate ad essere recuperate ai sensi degli articoli 204 ss. dello stesso testo unico,
  • e non ripetibili.

Spese processuali ripetibili in sede penale

Le spese ripetibili sono elencate dal comma l dell'articolo 5, e ricomprendono le spese di notificazione; quelle per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; quelle per le indennità ai testimoni; quelle per i compensi agli ausiliari; quelle per le indennità di custodia; quelle per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; quelle per la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi; e a chiusura indica come ripetibili le spese  straordinarie "relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e … funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime".

Nel complesso, il testo unico descrive in questo modo le spese, gravanti in via preventiva sull'erario e destinate ad un successivo eventuale recupero, e derivanti dall'espletamento dell'intera gamma di attività strumentali allo svolgimento del processo penale, nel senso più ampio del suo integrale dipanarsi dalla fase di indagini a quella di esecuzione.

Spese processuali straordinarie ripetibili in sede penale

In particolare, il riferimento alle spese straordinarie, contenuto nel citato primo comma dell'articolo 5, a mo' di norma di chiusura, va a coprire ogni possibile spesa correlata al processo, ma non espressamente considerata dal testo unico, il che è poi esplicitato nel successivo articolo 70, per l'appunto rubricato: «Spese straordinarie», secondo cui: «Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171».

Quantificazione della spesa in sede penale

Nel sistema del testo unico che la quantificazione delle spese, nelle diverse ipotesi normativamente contemplate, non è mai affidata alla libera contrattazione, ma si svolge nel rispetto di previsioni autoritative alle quali, in sede di liquidazione, occorre attenersi.

Le attività strettamente funzionali ed inerenti al processo penale, e le relative spese, si connotano per il loro rilievo pubblicistico e si collocano al di fuori della libera contrattazione, sicché la liquidazione di queste ultime deve inalvearsi nell'apposito procedimento previsto dal testo unico.

Spese per noleggio apparecchiature e l'utilizzo del personale dedicato per intercettazioni telefoniche

Rientrano nelle spese ripetibili le spese per il noleggio di strumentazioni utili all'esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali e, in particolare, tali spese sono da ricomprendersi nell'ambito delle spese «straordinarie» contemplate in chiusura dal testo unico, ossia, si tratta di spese non espressamente elencate nel testo unico, ma ritenute indispensabili dal magistrato che procede.

Dette spese sono indirettamente considerate dall'articolo 268, comma 3, c.p.p., secondo cui: «Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»,

è stato da tempo ribadito che: «In materia di intercettazioni, l'art. 268, comma terzo, c.p.p., richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, nè il ricorso all'eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come longa manus o ausiliari del Pubblico ministero o della polizia giudiziaria» (p. es. Cass. pen. n. 3137 del 19 dicembre 2014).

Le spese di intercettazione (pacificamente rientranti fra quelle di giustizia, anche alla luce della loro menzione, senza specifica disciplina, all'art. 5, lett. i-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. l, comma 326, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004) sono tradizionalmente ricondotte fra quelle straordinarie ex art. 70 del D.P.R. n. 115 del 2002, come chiarito dalla Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 5 ottobre 2002, n. 6

In definitiva, va fatta applicazione del princ1p1o che segue: «In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali – intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature, e se del caso del personale addetto al loro funzionamento – va effettuata ai sensi dell'articolo 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115». Sicché, versandosi nell'ipotesi contemplata dall'articolo 382, u.c., c.p.c., trattandosi di causa che non poteva essere proposta, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

Cass., civ. sez. I, del 24 gennaio 2019, n. 2074                              

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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