La sottoscrizione di un documento
Con la sottoscrizione di un determinato documento colui che lo sottoscrive fa proprio il contenuto del documento, cioè conferma che il contenuto del documento proviene dal sottoscrittore e decide anche di subirne gli effetti (attivi o passivi).
Prova delle dichiarazioni e della provenienza di un documento
La sottoscrizione facilita la prova dell'attribuzione delle dichiarazioni contenute in un determinato documento, inoltre, la sottoscrizione facilita anche la prova della provenienza del documento, infatti, si tende a far coincidere l'autore del documento con il materiale sottoscrittore dello stesso (del resto, con la sottoscrizione del documento, il sottoscrittore attribuisce a se stesso il contenuto del documento sottoscritto, e, quindi, diventa quasi irrilevante sapere chi ha redatto il contenuto del documento).
Sottoscrizione scritta obbligatoria
Il principio generale è quello della libertà della forma, nel senso che la forma degli atti (come la loro sottoscrizione) è sempre libera (non formale) salvo casi particolari in cui è richiesta una forma vincolata.
Per i documenti che fanno riferimento al trasferimento di diritti reali è richiesta la forma scritta ex art. 1350 cc dell'atto e della sottoscrizione.
Sottoscrizione di un unico documento composto da un unico foglio
Quando il documento da sottoscrivere è composto da un unica pagina non sorgono grosse problematiche relative alla necessità (o meno) di sottoscrivere l'intero documento più volte, in quanto un'unica sottoscrizione è più che sufficiente.
Sottoscrizione di un unico documento composto da più fogli o più pagine
Quando, invece, il documento da sottoscrivere è composto da diverse pagine ci si chiede se basta una sola sottoscrizione finale oppure occorre sottoscrivere ogni pagina.
Il principio generale da applicare è quello per il quale in presenza di una dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso.
Questo principio non vige sempre, ma presuppone che la dichiarazione, anche se contenuta, in vari fogli costituisce un unico e inscindibile corpo. Di conseguenza se viene contestato che le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscono sul piano logico e lessicale, un unico ed inscindibile corpo è necessaria una sottoscrizione per ogni foglio.
Doppia sottoscrizione obbligatoria
Esistono delle ipotesi in cui il legislatore ha preteso non una sottoscrizione, ma due sottoscrizioni. Il legislatore impone tale formalismo per avere la certezza che colui che sottoscrive è diventato consapevole del contenuto della dichiarazione, basta pensare all'art. 1341 cc .
Possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).
Mentre non possono ritenersi contratti per adesione (e, quindi, non richiedono la doppia sottoscrizione, i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
Cass., civ. sez. II, del 19 marzo 2019, n. 7681